Quando scatta la chiusura del locale in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale?

Qualora ispettori dell'agenzia delle entrate o la guardia di finanza, magari su segnalazione di qualche cliente, accertino la mancata emissione degli scontrini fiscali, il commerciante potrà incorrere nella sospensione della licenza con conseguente obbligo di chiudere il negozio. Il tutto in aggiunta al pagamento di una sanzione amministrativa, come stabilito dal D.lgs. 471/1997.

La normativa fiscale sanziona pesantemente la mancata emissione dei documenti fiscali previsti dalle leggi tributarie. Tale condotta costituisce un atto volto ad evadere le impose sui consumi e sul reddito, in quanto chi non effettua la registrazione e la dichiarazione delle somme incassate lo fa per non versare le relative imposte.

Sanzione amministrativa

A seguito del mancato rilascio dello scontrino, o del rilascio del documento per un importo inferiore a quello reale, si dovrà versare una multa pari al 100% dell'importo non documentato, con un minimo di 516 euro.

Definizione agevolata della sanzione amministrativa

La sanzione pecuniaria può essere ridotta, con pagamento di un quarto, ove si proceda al versamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di proposizione del ricorso, invece, questa definizione agevolata della sanzione non potrà essere effettuata.

Per le violazioni commesse dopo il febbraio 2011 sanzione agevolata sarà pari a 1/3 del minimo edittale.

Sanzione accessoria a quella amministrativa

Per i trasgressori dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi ricevuti, tramite emissione di scontrino fiscale, si applica la sanzione della sospensione dell'attività da 3 giorni a 1 mese. La sospensione scatta nel caso vengano accertate più di 4 violazioni, nell'arco di 5 anni. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. E' evidente come la reiterazione dell'infrazione voglia essere punita in maniera più incisiva.

In caso di mancata emissione di scontrini per importi superiori a 50.000 euro, il legislatore inasprisce le sanzioni poiché si tratta di un comportamento fraudolento particolarmente grave che necessita di una sanzione più severa, quale la sospensione dell'attività da 1 mese a 6 mesi.

Niente multa per il cliente

Il cliente non è obbligato a conservare lo scontrino fiscale rilasciato, ai sensi dell'art. 33, comma 10, D.L n. 269/2003 che ha abrogato l'articolo 11 comma 6 del DLgs 471 del 1997. Ne consegue che nessuna multa o sanzione è prevista a carico del cliente.