Il 1 luglio 2017 Equitalia cesserà di esistere e la riscossione dei debiti verso il fisco passerà all’Agenzia delle Entrate. A causa dell’enorme numero di cartelle, (giuste e ingiuste), che Equitalia deve smaltire, da febbraio è in vigore la cosiddetta rottamazione. Si tratta di una sanatoria per tutti i contribuenti ai quali sono state consegnate cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2016.

Oggetto dello sconto sono anche tutti i debiti nei confronti degli enti pubblici territoriali la cui riscossione è stata affidata ad altre società oltre Equitalia. La rottamazione consiste nella cancellazione degli interessi e delle somme che sono maturate negli anni, le spese legate alle procedure esecutive e di notifica: in sostanza si dovrà pagare solamente l’imposta dovuta.

Cartelle esattoriali escluse dalla rottamazione

La rottamazione delle cartelle non riguarderà le sanzioni sulle multe stradali, i debiti derivanti da condanne e sentenze penali, denunce da parte della Corte dei Conti e IVA.

Anche i contribuenti che stanno già pagando una cartella rateizzata possono richiedere la rottamazione purché alla data 31/12/2016 siano in regola con tutti i pagamenti. In questo caso occorre valutare bene se conviene usufruire della sanatoria perché potrebbe risultare meno costoso terminare di pagare la cartella.

Come chiedere la rottamazione Equitalia

Il termine per poter chiedere di aderire alla sanatoria scade il 31 marzo ed entro il 31 maggio 2017 Equitalia dovrà avvisare i contribuenti della somma che devono pagare in un’unica soluzione o a rate. L’ente di riscossione ha avuto tempo fino al 28 febbraio per inviare mediante posta ordinaria gli avvisi delle cartelle non ancora notificate.

Per presentare la richiesta di rottamazione bisogna compilare un modulo presente sul sito Internet di Equitalia e consegnarlo ad uno sportello oppure inviarlo on-line allegando un proprio documento di identità alle caselle di posta elettronica regionali. L’elenco di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata si trova su Internet e bisogna fare riferimento a quello della propria regione di residenza.