L'Iva, come noto a tutti i contribuenti, costituisce una delle cosiddette Tasse armonizzate. Questo vuol dire che essa è regolata a livello europeo oltre che nazionale. Ciò, comunque, non esclude che possano sorgere dei contenziosi in merito all'interpretazione di norme che dovrebbero essere pacificamente conosciute e riconosciute da tutti gli operatori. Recentemente, la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n°6794 depositata in Cancelleria l'11 marzo 2020, ha così dovuto chiarire quando sorge il diritto alla detrazione dell'imposta da parte del cessionario di un bene o servizio.

I fatti contestati in sede di giudizio

La Suprema Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso, presentato da una Srl, contro la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Questa aveva confermato la decisione di rigetto emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in riferimento ad un avviso di accertamento notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di un credito Iva di 28.000 euro. Tale credito era già stato utilizzato a rimborso, ma l'amministrazione finanziaria lo ha ritenuto essere insussistente sulla base del fatto che, la detrazione d'imposta, si riferiva ad una fattura emessa in acconto il cui pagamento non era stato ancora effettuato prima dell'emissione o contestualmente alla stessa.

La CTR della Campania, infatti, aveva fatto notare come la stessa società appellante aveva confermato che il pagamento del corrispettivo fosse stato effettuato successivamente. Per la CTR partenopea non sarebbe quindi stato presente il presupposto per la rivalsa dell'IVA addebitata in fattura.

I motivi alla base del ricorso in Cassazione

La difesa della società ricorrente ha basato il proprio ricorso davanti alla Suprema Corte sulla violazione o falsa applicazione, da parte della CTR della Campania, degli articoli 17, 18 e 19 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633, cosiddetto Testo Unico Iva. Tali norme stabiliscono chi è il "Debitore d'imposta", le modalità da seguire per la "Rivalsa" e quelle per la "Detrazione".

Inoltre, dato che l'Iva è un'imposta armonizzata a livello europeo, la difesa del ricorrente ha fatto anche riferimento alla violazione o falsa applicazione degli articoli 167 e 168 della Direttiva 2006/112/CE che dettano specifiche disposizioni circa le "Detrazioni".

La difesa della società ricorrente, in particolare, ha sottolineato come le operazioni oggetto di fatturazione siano state accertate come esistenti. E che il diritto alla detrazione, in base a quanto stabilito dall'articolo 19 del Testo Unico Iva, trova titolo nell'emissione della fattura e prescinde dal suo pagamento che potrebbe anche non avvenire per le più diverse ragioni.

Iva, la decisione della Corte

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi addotti dalla difesa della società ricorrente.

Il Supremo Collegio, preliminarmente, ha ricordato come il fine delle disposizioni circa il diritto alla detrazione dell'Iva sia quello di rendere neutra l'imposta per i soggetti obbligati che, oltretutto, devono essere "soggetti passivi" d'imposta. Anche ai sensi della Direttiva 2006/112/CE.

Inoltre, la Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento in base al quale se il diritto alla detrazione dell'Iva sorge quando l'imposta diventa esigibile, come indicato dall'articolo 19 del DPR 633/72, la contabilizzazione in detrazione dell'Iva deve avvenire in corrispondenza della data di emissione della fattura. Da questo punto di vista, ha precisato la Corte, il momento in cui avviene il pagamento del prezzo è irrilevante.

Il Supremo Collegio ha richiamato anche quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 633/72. Tale norma detta disposizioni in tema di "Effettuazione delle operazioni". In particolare, dato che la fattura era stata emessa per la prestazione di un servizio in appalto nei confronti della Srl ricorrente, la Suprema Corte richiama quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 6. Tale comma chiarisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. La Corte chiarisce che l'Agenzia delle Entrate, nell'avviso di accertamento impugnato, aveva voluto contestare una "sovra-fatturazione" proprio sulla base del terzo comma dell'articolo 6 appena citato. Per "sovra-fatturazione" si intende la fatturazione di un'operazione in tutto o in parte inesistente.

In pratica, l'amministrazione finanziaria ha presupposto che in mancanza del pagamento la prestazione fatturata non fosse stata effettuata.

La Suprema Corte di Cassazione, invece, ha chiarito che il caso di specie rientra nel disposto del comma 4 dell'articolo 6 del DPR 633/72. Tale norma consente sia che la fattura sia emessa in data antecedente a quella del pagamento, ma anche che l'operazione si consideri effettuata alla data di emissione della fattura.

La CTR della Campania ha quindi errato confermando la sentenza della CTP di Caserta. Di fatti, il giudice tributario avrebbe dovuto accertare se l'Agenzia delle Entrate avesse fornito le prove di quanto da lei stessa sostenuto, cioè l'inesistenza dell'operazione fatturata.

Dato che questa indagine, continua la Cassazione, non è stata effettuata la sentenza deve essere cassata, accogliendo il ricorso della società contribuente e rimandando gli atti alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.