La promessa di matrimonio è sempre un momento importante poiché preludio di un futuro matrimonio. Questo momento prodromico alla celebrazione delle nozze può in alcune circostanze assumere rilevanza per il diritto, specialmente qualora per via di un disguido uno dei due promessi sposi faccia marcia indietro. È indubbio che in tali circostanze, la rottura del fidanzamento e l'affidamento che si è creato nell’altra parte, che vede andare in frantumi il proprio sogno d’amore a pochi giorni dal matrimonio, possono determinare non solo l’obbligo di restituire i regali fatti a causa della promessa, ma anche qualcos’altro.

La legge infatti non ha trascurato l’ipotesi in cui uno dei promessi senza giusto motivo all’improvviso decida di rifiutarsi di contrarre matrimonio. E benchè nelle relazioni amorose non si comanda al cuore, non potendo di certo trascinare il partner all’altare, lo si può però portare in un aula del Tribunale per costringerlo a risarcire i danni legati alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa di convolare a nozze.

Promessi sposi sotto la lente d’ingrandimento della Corte di Cassazione

I protagonisti della vicenda sentimentale durata ben 11 anni, e conclusasi drammaticamente, sono due giovani che una settimana prima del matrimonio hanno fatto ciascuno  qualcosa che l’altro non ha gradito.

Lei aveva comprato l’abito bianco, effettuato dei lavori di ristrutturazione nella casa di lui, spendendo parecchi soldi anche per l’arredamento, lui per tutta risposta la pianta in asso.

E pur non potendogli addebitare nessuna responsabilità civile o penale, la promessa sposa gli ha chiesto non solo la restituzione di tutti i regali fatti, ma anche ha incardinato una causa dinnanzi al Tribunale chiededo  il risarcimento di tutte le spese sostenute fino a quel momento in vista del matrimonio. Lui piuttosto restio ad accordarle il risarcimento delle spese si è difeso sostenendo che la rottura del fidanzamento è stata sorretta da una valida e inattaccabile giustificazione. La scoperta della frequentazione di lei con un collega di lavoro che pertanto non legittima la domanda di risarcimento danni.

I giudici della Cassazione con sentenza n. 20889 del 15 ottobre 2015, danno però ragione alla ex sposa e le riconoscono le spese contratte non solo per le celebrazione del matrimonio ma anche per ogni tipo di obbligazione relativa alla futura vita coniugale.

Il recesso dal matrimonio senza giustificato motivo legittima la condanna al risarcimento del danno

Le motivazioni della Corte di Cassazione poggiano sul fatto che resta a carico di chi si è rifiutato di celebrare le nozze provare l’esistenza di un giustificato motivo per il non ottemperamento della promessa di matrimonio, e poiché nel caso in specie il futuro sposo non ha provato il motivo determinante del rifiuto, quest’ultimo deve ritenersi ingiustificato. L’accusa che la donna avesse una relazione con un altro uomo è stata infatti ritenuta priva di fondamento.

Se le ragioni di cuore rispondono a logiche che la ragione stessa non conosce, la scelta del promesso di scappare dell’altare non è stata indolore perché si è visto costretto a rimborsare tutti gli esborsi sostenuti dall’ex partner quantizzati dalla Corte di cassazione in circa 16 mila euro. Per info di diritto premi il tasto segui accanto il mio nome.