Le liti condominiali sono sempre più frequenti e vertono su azioni poste in essere in via tendenzialmente autonoma e unilaterale. Il comproprietario difficilmente rispetta i limiti e i confini del bene in uso comune, così come previamente disciplinato dalle norme del codice civile e dai vari e appositi regolamenti condominiali. La Cassazione di recente ha risposto all'interrogativo sulla possibilità di costruire, ossia, creare nuove opere nel sottosuolo condominiale.
I giudici di legittimità hanno dato una risposta ibrida ma allo stesso tempo anche certa sotto il profilo teleologico del concetto di uso comune delle cose. Nella presente fattispecie è stato deciso che non è legittimamente ammessa la creazione di un vano autonomo al di sotto della propria abitazione all'interno di un condominio, salvo se si tratti di scavi dettati da motivi puramente tecnici che in quanto tali non arrecano svantaggi o limitazioni agli altri condòmini.
Il caso che ha dato origine alla sentenza
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il proprietario aveva realizzato due vani cantina, suscitando la reazione di un altro proprietario.
Quest'ultimo ha eccepito un personale deficit nel suo diritto di godimento delle parti in comune ed un illogico mutamento dell'area di sedime volta a consentire l'accoglienza dei diversi impianti o servizi per l'utilità dell'intero plesso. il proprietario responsabile dei suddetti lavori non si è conformato alla decisione della Corte d'Appello perchè, a suo avviso, non ledeva alcun altrui diritto di godimento in quanto erano spazi impossibilitati ad essere utilizzati. Di diverso avviso, invece, è stata la Corte di Cassazione, la quale con il suo iter argomentativo della relativa motivazione del dispositivo, ha appoggiato in toto l'orientamento applicativo dei giudici di secondo grado. Un'area autonoma e indipendente collegata ad un uso esclusivo e prioritario di un solo appartamento lede in modo pressoché grave l'utilizzo di natura collettiva che dovrebbe discendere dalle regole disciplinanti le parti in comune di un condominio. L'uso collettivo può essere derogato solo per esigenze di natura tecnica.