Aumenta l'ampiezza del riconoscimento della capacità di discernimento in possesso dei minori, in particolar modo al di sotto dei 12 anni di età. L'assunto affermato in tale ottica, assume le caratteristiche di una regola di natura eccezionale, di un principio applicativo derogatorio di un altro principio a sua volta di portata generale. Non a caso, nel nostro ordinamento, in virtù dell'articolo 15, comma 2 della Legge n.
184/83, per i minori di 18 anni, ma che hanno già raggiunto il compimento del dodicesimo anno di età, è pacificamente previsto l'obbligo di essere ascoltati dal giudice. Al contrario, nell'ipotesi di infradodicenni, la necessità di essere sentiti dal giudice è sottoposta ad una valutazione da effettuarsi in concreto in vista del preminente interesse del minore. A ricalcare la maggiore importanza che si sta attribuendo alla tematica in questione, in un contesto moderno di non semplice risoluzione e gestione dei conflitti familiari, è intervenuta la Corte di Cassazione. Gli "Ermellini" con la sentenza n.
9780 del 12 maggio 2016, hanno sostenuto che il minore, anche se ha meno di 12 anni, deve essere sempre ascoltato dal giudice nei procedimenti giudiziari che interessano la sua persone. Il riferimento è alle cause di separazione, divorzio e adozione.
Ratio e limiti del principio
L'estensione dell'ascolto dei minori che trae spunto dalla citata sentenza, riguarda la dichiarazione di adottabilità relativa ad un minore, ma la medesima logica di tutela della parte debole e indifesa, viene estesa a fortiori nei procedimenti di separazione e divorzio, ovvero, nei casi in cui il giudice deve procedere all'ascolto per tenere in considerazione volontà, esigenze e pensieri dei medesimi, anche e soprattutto al fine di decidere presso quale dei due genitori collocarlo.
Se l'autorità giudiziaria ritiene che procedere all'ascolto potrebbe essere controproducente, deve esternare le motivazioni nel suo provvedimento finale. Inoltre, è prevista anche la possibilità che l'audizione avvenga per delega, ossia, per in carico conferito a terzi, quali potrebbero essere i servizi sociali o gli esperti.