La rottura di una coppia ante e post matrimonio diviene sempre più frequente; del pari, da un punto di vista fenomenologico mutano i motivi alla base del pronunciato addio. Quanto influisce la presenza costante dei suoceri? Non c'è dubbio sulla risposta positiva alla domanda, tanto è vero che già da tempo la Cassazione si è pronunciata su siffatte fattispecie concrete. In una coppia già sposata, normalmente, l'assidua oppressione dei suoceri presenti nella casa coniugale configura una giusta causa da rendere legittimo l'abbandono del tetto familiare, senza incorrere nella responsabilità dell'addebito della separazione.Risulta pacifico che l'addebito va dichiarato a carico dell'altro coniuge, figlio dei genitori invadenti.
Ma l'accoglimento della relativa domanda non è illimitato, bensì subordinato alla concreta incapacità del partner di gestire i rapporti con la famiglia di origine, oltre a dover acutamente dimostrare che la fine della convivenza non sia dipesa da altri motivi totalmente trascendentali dai fatti riguardanti la presenza nonché i non sereni rapporti con i suoceri.
Rottura del fidanzamento a causa di una suocera indiscreta: risarcimento del danno per le spese sostenute
Secondo la sentenza n. 487/16 del Tribunale di Cagliari, l'assidua presenza dei litigi con la suocera derivanti dalla sua ingerenza nella vita relazionale, rappresenta un giusto motivo per la rottura del fidanzamento. A tal proposito manca, però, l'aspetto conseguenziale di un danno evento.
La promessa di matrimonio non dà vita ad un accordo giuridicamente vincolante, quindi, non sussiste taluna forma di responsabilità di risarcimento dei danni e delle relative spese affrontate. Ma, qui, bisogna fare una diversificazione circa la presenza del valido motivo. La Cassazione chiarisce che non vi è un obbligo a sposarsi neanche se la esternata volontà proviene dalle medesime parti protagoniste della promessa di matrimonio.
Ma, nel caso in cui non vige un giustificato motivo (nel caso di specie rappresentato dalla presenza assidua della suocera configurante motivo unico e determinate della non avvenuta promessa), è ammesso il risarcimento avente ad oggetto le spese finalizzate alla celebrazione e nonché ai preparativi di quel giorno. Risarcimento e addebito sono dichiaraticon adeguate tutele sorrette da una limitata discrezionalità delle parti.