Il condominio è, per definizione, un luogo nel quale i conflitti e i litigi sono all'ordine del giorno. Una della principali fonte di contrasto è la questione relativa alla "qualifica" da attribuire al balcone: stabilire, cioè, se esso è un bene di proprietà esclusiva oppure un bene comune. Un recente sentenza della Corte di Cassazione (1990/2016) stabilisce che  i balconi in condominio, anche aggettanti, sono da considerarsi beni comuni, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio condominiale e lo rendono esteticamente migliore.

Condominio: natura dei balconi aggettanti

Il balcone aggettante è un prolungamento dell'appartamento corrispondente e, quindi, è di proprietà esclusiva del proprietario di quest'ultimo. La Cassazione ha voluto chiarire che i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore sono beni comuni a tutti quando sono parte integrante del prospetto del condominio e lo rendono gradevole dal punto di vista estetico. Di conseguenza l'amministratore di condominio potrà, su di essi, esercitare i poteri conservativi su questa categoria di beni, che l'art. 1130 del codice civile gli attribuisce.

La Cassazione ha voluto dare una interpretazione estensiva del dettato dell'articolo stabilendo che si considerano atti conservativi quelli che,  pur interessando, parti individuali si rendono necessari per intervenire sulle parti comuni.

Condominio: giurisprudenza incoerente sulla natura dei balconi

Anche sul concetto di proprietà esclusiva dei balconi non pochi sono i dubbi e i contrasti tra proprietari alimentati da una giurisprudenza non coerente sul punto, considerando che alcuni tribunali consideravano il balcone il tetto dell'appartamento posto al piano inferiore, mentre altri lo consideravano prolungamento dell'unità immobiliare di cui costituisce pertinenza. Dopo decenni questo ultimo è l'orientamento dominante, ma è un fatto che, ancora oggi, la materia è discussa poiché ognuno ha, sempre, una sentenza sulla base della quale porta avanti le proprie convinzioni.