La Corte d'Appello di Trento con la sentenza n. 134/16 ha statuito sull'obbligo posto in capo al condòmino di far entrare i tecnici nel suo appartamento a seguito della deliberazione del Condominio sui cosiddetti interventi di adeguamento. Per i giudici, quindi, il comproprietario non può negare l'accesso agli addetti ai lavori che devono procedere all'installazione sui termosifoni, delle valvole termostatiche e dei sistemi di contabilizzazione del calore.
Nel caso sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, l'assemblea aveva dato l'ok per l'acquisto di una caldaia in comune, alla quale dovevano essere installati appunto i sistemi di contabilizzazione e telelettura per visionare i consumi esatti e precisi di ogni singolo condomino. Però, è accaduto che uno dei comproprietari sebbene abbia concorso ad approvare la delibera aveva in un secondo momento mostrato disaccordo circa l'utilizzazione dei mini contatori. Il condominio, in realtà, con la tale delibera ha voluto semplicemente adeguarsi ai nuovi doveri previsti dalla legge.
In virtù di ciò, ad avviso della Corte, la deliberazione non necessita di un consenso unanime, bensì della semplice maggioranza, a discapito di quanto eccepito dal condomino, colui che ha ostacolato l'ingresso dei tecnici presso la sua abitazione.
Obbligo di installazione delle valvole e dei mini contatori entro il 31 dicembre 2016
Si è concluso che l'ingresso dei tecnici non costituisce violazione di alcun diritto soggettivo, ma rappresenta una mera concretizzazione di una precedente decisione: la delibera dell'assemblea condominiale. Si ricorda, infine, che in virtù del recepimento della Direttiva comunitaria n. 27 del 2012, entro il 31 dicembre 2016, i vari condomini devono attivarsi per effettuare l'installazione dei contatori idonei a suddividere le spese in base ai ripartiti consumi degli abitanti dell'edificio.
L'obbligo di installazione delle valvole termostatiche, nonché dei mini contatori, è previsto anche in capo ai vari condomini in ogni singolo appartamento, la cui mancanza avrà determinate conseguenze risarcitorie, salvo il caso in cui si dimostri che l'installazione era da un punto di vista tecnico impossibile da realizzarsi.