La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12007 del 20016, ha statuito su un caso di infiltrazioni all'interno di un condominio, concludendo per l'esonero dalla responsabilità del condominio, ma solo di colui che ha provocato il danno. Nella presente fattispecie, un condòmino aveva citato in giudizio il condominio perché da alcune infiltrazioni sono derivati dei danni alla copertura del tetto. A sua volta, il condominio, ha eccepito l'assenza della sua responsabilità e quindi la non legittimità della richiesta di risarcimentoformulata. Di converso, ha reso noto che la responsabilità doveva essere attribuita ad uno specifico condòmino, autore della realizzazione del belvedere sul terrazzo.

Quest'ultimo, però, costituisce un bene comune, nonostante l'accesso da parte degli altri residente non era agevolmente verificabile.

Nuovo orientamento della Cassazione: appropriazione indebita di cosa comune

Con tale sentenza si verifica una svolta interpretativa nella qualificazione e attribuzione della responsabilità dei danni verificatesi. Gli "Ermellini" hanno costantemente ritenuto responsabile il condominio per la sua qualità di mero custode delle cose e delle parti in comune, senza attribuire rilevanza alle singole persone ivi presenti nonché all'individuale agire dei medesimi. Per la Corte di Cassazione, nel caso sottoposto al suo vaglio, si è verificata senza ombra di dubbio una chiara ipotesi di appropriazione indebita, in quanto il convenuto in giudizio aveva costruito sul terrazzo quale parte in comune con gli altri.

In virtù di siffatte ragioni, la sentenza in esame, ha proceduto alla condanna del condòmino non solo al risarcimento economico delle conseguenze del danno che ha dato adito al giudizio, ma anche alla riparazione dei guasti, e quindi dei danni sofferti da colui che in un primo momento ha agito con l'intento nei confronti del condominio, confidando nella validità di una sorta di responsabilità solidale. Altre novità sono presenti in tema dipignoramenti immobiliari.