Chi non salda un debito entro i termini previsti dalla legge corre il rischio che nei suoi confronti vengano messe in atto delle procedure esecutive come ad esempio un pignoramento mobiliare sulla propria automobile, presso terzi (sullo stipendio o la pensione), o su un proprio immobile, per debiti sopra i 20mila €. Per debiti superiori a 25mila € è possibile effettuare accessi e verifiche.

La novità è che ora tutte queste procedure esecutive sono diventate sempre più celeri e precise nel senso che se prima l’ufficiale giudiziario doveva aspettare l’istanza depositata dal creditore, per poter procedere con le indagini presso l’anagrafe tributaria per rintracciare i beni del debitore. Ora le cose sono cambiate

Sono cambiate le procedure esecutive

A seguito dell’entrata in vigore del Dl 59 /16, sono state introdotte modifiche alle norme sul pignoramento e sul modo in cui ricercare i beni del debitore presso l’anagrafe tributaria per un pignoramento più veloce e sicuro.

Infatti il presidente del Tribunale competente su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca di tali beni con modalità telematica diretta anche prima della notificazione del precetto, se c’è pericolo di ritardo.

Seguirà un accesso da parte dell’ufficiale giudiziario che può essere al PRA, alle banche dati di INPS e INAIL e all’archivio dei rappor­ti finanziari. Quest’ultimo poi scriverà un verbale unico in cui descrive tutte le operazioni effettuate, procedendo quindi al pignoramento. C’è da dire che non molti tribunali condividono questa nuova prassi come quello di La Spezia, che con un provvedimento del 6 settembre ha sottolineato come ci voglia sempre l’autorizzazione del giudice anche se il creditore chiede l’accesso gratis alle banche dati. Quello stesso giorno invece il Tribunale di Potenza ha negato l’autorizzazione perché l’accesso è consentito solo dopo la stipulazione di una convenzione per fruibilità informatica dei dati.

Ricordiamo che il creditore può sempre dichiarare che intende partecipare alla ricerca telematica dei beni di pignorare, previa comunicazione (da parte dell'ufficiale giudiziario) della data della ricerca 3 giorni prima.

Limiti previsti per il pignoramento presso terzi e mobiliare: i più importanti

I limiti previsti dalla legge in materia di pignoramenti variano a seconda delle tipologia del pignoramento. I pignoramenti presso terzi del conto corrente non possono essere mai integrali. La banca, ove sul c.c., prima del pignoramento, vengono depositati pensioni e stipendi, non può bloccare una somma pari all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per 3. E’ pignorabile infatti solo la misura eccedente di importo, che corrisponde a 1345,56 euro.

Se dopo la notifica del pignoramento vengono depositati solo 1.300 il pignoramento si chiuderà con esito negativo.

Se lo stipendio o la pensione è stata accreditata alla stessa data del pignoramento o successivamente dopo l’autorizzazione del giudice, il pignoramento non può essere superiore ad 1/5 dello stipendio netto. Stesso discorso vale per il TFR.

Se il pignoramento della pensione o dello stipendio avvengono presso l’INPS o il datore di lavoro, e non superano i 2.500 euro, si può effettuare un pignoramento nei limiti di 1/10. Se entrambe le retribuzioni sono comprese fra 2.501 e 5 mila €, si può espropriare fino ad 1/7. Se sono sopra i a 5.001 € si può pignorare nei limiti di 1/5. Il pignoramento dell’auto in quanto bene mobile registrato può invece avvenire in 2 forme diverse:

  • con un pignoramento mobiliare se l’ufficiale giudiziario si reca a casa del debitore e trova l’automobile  
  • con una semplice ricerca telematica del mezzo e successiva iscrizione al PRA del pignoramento: il provvedimento viene notificato poi al debitore.

Infine ricordiamo che quanto ai limiti dei pignoramenti mobiliari ci sono dei beni che non possono mai essere pignorati: ovvero le cose sacre, la fede di matrimonio, i vestiti, la biancheria, i letti, il tavolo e sedie, gli armadi, i cibi, gli animali domestici.