E' bagarre nella Scuola per le immissioni in ruolo e l'applicazione del criterio dell'alternanza tra graduatorie del concorso e graduatorie ad esaurimento. La recente nota del Miur n. 8004, dello scorso 8 agosto non è di semplice lettura e si presta ad interpretazioni troppo spesso discrezionali per le amministrazioni scolastiche. Per questo motivo facciamo un po' di chiarezza, spiegando quando va applicato il criterio dell'alternanza e quando non va applicato.
Se negli scorsi anni dalla graduatoria ad esaurimento era stata tratta una immissione in ruolo in meno a favore della graduatoria del concorso, quest'anno non va recuperata. A meno che questa penalizzazione non sia avvenuta nel periodo successivo all'entrata in vigore delle graduatorie del concorso del 2012: in tal caso il recupero va fatto. Tale principio contrasta con la sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5211 del 4 marzo 2009, secondo la quale tale criterio di alternanza non si esaurisce nel singolo anno, ma è permanente e pluriennale. E qui entra in gioco l'interpretazione che l'amministrazione può dare al caso concreto.
Nella divisione dei posti totali, metà e metà tra la graduatoria del concorso e le graduatorie ad esaurimento, se il numero di posti totali è pari la divisione procede ad assegnare esattamente lo stesso numero di posti alle due graduatorie. Se il numero è dispari, invece, secondo la prassi, nel primo anno la graduatoria di concorso avrà un posto in più rispetto all'altra graduatoria che potrà recuperare quel posto nell'anno successivo. Ma se nell'anno successivo il numero di posti dovesse essere pari, alla graduatoria ad esaurimento ne andranno due in più, uno per recuperare il posto del precedente anno, l'altro perché toccherebbe a quest'ultima graduatoria, in base al principio di alternanza, avere stavolta un posto in più che la graduatoria di concorso poi recupererà.
Quindi, ad esempio, se nello scorso anno i posti totali erano 10, facendo la metà, alle due graduatorie toccavano 5 immissioni per ruolo ciascuna. Se fossero, invece, 11 i posti totali, alla graduatoria di concorso andrebbero 6 e a quella ad esaurimento 5. Nell'anno successivo, quest'ultima avrà un posto in più, in caso di numero dispari dei posti totali. In caso di numero pari, ad esempio 10, 4 andranno alla graduatoria di concorso e 6 a quella ad esaurimento, 2 in più: uno per recuperare il posto in meno del precedente anno, l'altro perché stavolta tocca a questa graduatoria avere un posto in più e "passare in vantaggio". Inoltre, secondo la nota 7955 dello scorso 7 agosto, il concorso di riferimento è quello per esami e titoli del 2012: i precedenti, quindi, non fanno più testo a meno che, per le classi dove i concorsi non sono stati indetti, nel silenzio della legge, si procede a ritroso fino ad arrivare all'ultima graduatoria dell'ultimo concorso disponibile.
Trattandosi di un'interpretazione, però, il rischio di far prevalere l'interpretazione sull'oggettività della disposizione, è altamente alto con fattispecie uguali trattate in maniera differente da amministrazione ad amministrazione.