Il DS può chiedere al docente se sciopererà?
Il personale docente e ata che ha la volontà di aderire allo sciopero indetto da tutte le sigle sindacali, FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e GILDA, CISL scuola, contro il ddl scuola non ha l'obbligo di dare comunicazione della sua adesione, ma semplicemente non si presenta a lavoro, senza dare nessuna altra informazione all'istituzione scolastica in cui presta servizio. Sarà il dirigente scolastico, nella giornata in oggetto, alle 8.30, a organizzare le attività didattiche in relazione al personale non scioperante e presente in servizio, nel rispetto del monte di ore previsto per docenti e ata nel calendario individuale di lavoro. I docenti non possono infatti sostituire un loro collega in sciopero, anche se insegnano la stessa materia, e non possono nemmeno fare lezione in altre classi in cui non sono presenti i docenti. Allo stesso modo, per lo stesso principio della protesta avviata con lo sciopero, il personale ata non può svolgere più ore rispetto a quelle previste nel proprio orario di servizio, in questo caso del martedì 5 maggio, sia in orario mattutino che pomeridiano. In base alla Legge 146/90, il dirigente scolastico deve individuare esclusivamente un contingente per assicurare i 'servizi minimi', ma sono nei casi definiti nell'accordo attuativo (allegato CCNL 1998/2001.Per queste motivazioni, il dirigente scolastico non può richiedere la personale docente e ata di esprimere in anticipo la propria volotà di adesione allo sciopero, anche se può inviare comunicazione di servizio con la richiesta di presentare un documento che indichi la presenza o meno in servizio nella giornata di martedì 5 maggio. Il DS può dunque fare richiesta ai docenti e ata, ma la comunicazione può essere disattesa e il personale può firmare il documento per presa visione, senza poi produrre nessuna comunicazione sul fatto che sciopererà o meno. L'adesione allo sciopero è infatti sempre una libera scelta del lavoratore e proprio per il fine intrinseco dell'atto (comportare disagio per una situazione lavorativa di disaccordo) non può essere comunicata in anticipo, dando la possibilità alle parti in causa e quelle coivolte nell'atto di protesta di organizzarsi. Si ricordi dunque che il Ds può richiedere di esprimere un parere in materia di adesione, ma che il docente e il personale ata non è tenuto a rispondere, senza implicare interruzione del contratto o del rapporto di lavoro.