Una categoria di persone in difficoltà è quella dei sessantacinquenni che non hanno diritto alla pensione e che per evidenti limiti di età sono fuori dal mondo del lavoro. L'assegno sociale per le persone che rientrano in questa categoria, è una delle misure del Governo che dà adito a polemiche circa i requisiti per la concessione del beneficio. L'Istituto che se ne occupa è l'Inps che ne ha fissato le modalità di richiesta e ne ha pubblicato i requisiti di accesso.
La domanda può essere inoltrata solo per via telematica usando il portale Inps ed avvalendosi dei servizi telematici accessibili con codice pin direttamente dall'interessato, o rivolgendosi a intermediari come i Caf o tramite telefono interloquendo con il contact center dell'Istituto.
I requisiti per l'accesso sono reddituali.
L'assegno verrà erogato in tredici mensilità e sarà a carattere provvisorio, in parole povere è concesso annualmente. La conferma dell'assegno perciò deve essere effettuata dall' Inps che rivedrà annualmente se il beneficiario si trova nelle stesse condizioni di reddito che lo hanno ammesso l'anno prima al beneficio. I limiti di reddito sono fissati in 5.830,76 euro per le persone singole e 11.661,52 per i coniugati e l'ammontare massimo dell'assegno mensile concesso è 448,52 euro. Coloro che non hanno nessun reddito e non sono coniugati hanno diritto all'assegno in misura intera così come i coniugati con un reddito annuo che non superi l'ammontare annuo dell'assegno stesso.
Il contributo può essere concesso anche in misura ridotta fino all'ammontare massimo della soglia di reddito da non superare. Per esempio se un single ha un reddito mensile di 200 euro, potrà percepire come assegno sociale la differenza che manca per arrivare a 448,52 euro e cioè 248,52 euro. Possono presentare domanda coloro che hanno compiuto 65 anni e 3 mesi, che hanno cittadinanza italiana o che sono stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del proprio comune di residenza.
Per gli extracomunitari è necessario il possesso dell'ex carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Per tutti ci vuole la residenza stabile ed effettiva da almeno 10 anni su tutto il territorio nazionale.
Il sussidio non è esportabile perciò il soggiorno all'estero superiore a 30 giorni del beneficiario comporta la sospensione dell'assegno. Lo stesso non è reversibile causa decesso ma scompare con la prematura morte del beneficiario. Lassegno sociale non è tassabile ai fini Irpef quindi non è da indicare nella dichiarazione dei redditi.