Si potrà rinunciare alla supplenza se dovesse arrivare l’assunzione in fase C del Piano straordinario delle immissioni in ruolo della Buona Scuola di Renzi?
E’ questa la domanda che maggiormente si pongono i docenti precari che hanno presentato domanda entro lo scorso 14 agosto per concorrere alle fasi B e C delle assunzioni. Terminate le operazioni di immissione per la fase B, si avvicinano quelle dell’ultima fase.
Supplenza nella scuola o presa in servizio nella fase C?
Nel frattempo molti dei candidati hanno ottenuto una supplenza annuale: cosa succede nel caso in cui arrivi anche l’assunzione nella fase C? Sarà possibile abbandonare la supplenza e prendere servizio subito nella sede di destinazione in ruolo, magari anche più comoda dal punto di vista logistico?
Immissione in fase C: si potrà rinunciare alla supplenza, ma si perde il diritto all’aspettativa
A rispondere al quesito, posto da una docente con supplenza fino al 30 giugno 2016, è la rubrica “L’esperto Risponde” di Italia Oggi. La risposta è affermativa, nel senso che si potrà abbandonare la supplenza, tanto è vero che vari uffici scolastici hanno previsto questa eventualità già per le assunzioni della fase B.
Ma in tal modo si perde il diritto all’aspettativa per altri possibili contratti di supplenza disciplinati dall’art. 36 del contratto.
Per un approfondimento giuridico del caso, è opportuno prendere in considerazione la Legge numero 107 del 2015 la quale, al comma 1 dell’art. 99, stabilisce che gli assunti nelle fasi B e C otterranno l’attribuzione della sede al termine della relativa fase, a meno che non abbiano già firmato contratti di supplenza non brevi, ovvero annuali. In quest’ultimo caso, il conferimento della sede avverrà al 1° settembre 2016 per i docenti legati da supplenze annuali e al 1° luglio 2016 (o al termine degli esami di maturità delle scuole superiori) per coloro che abbiano un contratto di supplenza fino al termine delle lezioni.
Pertanto, la disciplina non prevede alcuna sanzione per i docenti che dovessero abbandonare una supplenza per accettare l’immissione in ruolo della fase C. Vale, dunque, la regola generale che prevede che chi lascia una supplenza, non può, per l’anno scolastico in corso, accettarne altre.