Tutti i dipendenti della Scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite della durata del rapporto di lavoro e indeterminato, hanno diritto ad una serie di permessi retribuiti quali:
- 8 giorni per effettuare concorsi o esami;
- 3 giorni in caso di lutto di parenti o affini;
- 3 giorni per motivi personali e famigliari;
- 15 giorni in caso di matrimonio;
a questi permessi retribuiti, possono essere aggiunti altri 3 giorni mensili, nel caso in cui il personale scolastico è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/1992.
Il personale scolastico per poter usufruire di 3 giorni di permessi retribuiti mensili, dovrà dimostrare tramite apposita documentazione, di assistere un familiare disabile in stato di gravità accertata da apposita commissione. Vediamo nello specifico a chi spettano i permessi retribuiti della legge 104 e come poterne usufruire.
Permessi retribuiti per la legge 104/92: a chi spettano e come usufruirne
I benefici previsti dalla legge 104/92 spettano ai docenti che assistono familiari, che versano in uno stato di disabilità grave. Lo stato di disabilità è grave quando, la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. L' assistenza da parte del docente del familiare in stato di disabilità, deve essere documentata alla scuola, mediante opportuni certificati.
A tali docenti spettano 3 giorni al mese di permessi retribuiti, non sono previsti invece, i permessi ad ore. Pertanto, a meno di diversi accordi all’ interno dell’istituto e con il Dirigente (accordi che se previsti dovranno riguardare tutto il personale), il dipendente può fruire dei permessi solo in giorni. I 3 gg. di permessi non potranno essere negati neanche se i giorni richiesti coincidono con giornate in cui sono previste attività collegiali compresi gli scrutini intermedi o finali. Infine, vi ricordiamo che quando il dipendente lavoratore assiste un parente situato ad una distanza superiore a 150 km rispetto a quello di residenza del lavoratore, dovrà attestare con titolo di viaggio il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. Per restare aggiornato sul mondo della scuola premi il tasto segui.