Le domande di pensione con Opzione Donna sono rimaste congelate in attesa dell’agognata proroga fino ad oggi. Ora l’Inps, con la circolare n. 45 diramata pochi giorni fa, ha reso noto che le domande sono state sbloccate e, pertanto, anche le domande di accesso alla pensione presentate da coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre scorso saranno ora liquidate.

Come procedere ora?

Con la circolare l’inps autorizza tutte le sedi territoriali ad avviare l’istruttoria delle domande rimaste in stand by fino ad oggi. Le suddette domande erano state sospese a causa di una questione di interpretazione in merito alla legge n. 243/2004 che aveva istituito il regime sperimentale Opzione Donna. L’Inps fino a pochi mesi fa aveva sempre ritenuto che i requisiti dovevano essere raggiunti entro il 2014 affinché la pensione avesse decorrenza a partire dal 31 dicembre 2015.

Poi, la legge di Stabilità 2016, con l’art.

1 comma 281, ha stabilito che “al fine di portare a conclusione  la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge  243/2004, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015  ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva  a tale data.”

Opzione donna: si può ancora fare domanda?

Per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015 la domanda di Opzione donna è sempre possibile, in quanto vige il cosiddetto principio di cristallizzazione dei requisiti, o di salvaguardia del diritto, come confermato da una recente nota diramata dall’INPS (n.

145949/2015). Essendo stati raggiunti i requisiti è pertanto possibile presentare domanda di pensione con Opzione Donna anche successivamente. Le lavoratrici interessate a presentare domanda sono sempre in tempo per inviare l’istanza.

Opzione donna, chi ha i requisiti?

I requisiti per beneficiare dell’Opzione donna sono:

1) lavoratrici dipendenti: 57 anni e 3 mesi di età;

2) lavoratrici autonome: 58 anni e 3 mesi di età;

3) per entrambe, almeno 35 anni di contributi. In questi 35 anni di contributi non possono essere computati eventuali periodi di disoccupazione  e malattia.

Dal giorno in cui si maturano i requisiti deve trascorrere un period per la c.d. “finestra” che é pari a:

- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;

- 18 mesi per le lavoratrici autonome.