Come si ricorderà, con la circolare n. 36 diramata dal Ministerodel Lavoro e delle Politiche Sociali, erano state rese note le modalità per accedere alla settima Salvaguardia, prevista dalla legge di Stabilità 2016 a favore di soggetti penalizzati dalla legge Fornero (L. n. 201/2011) per un totale di 26.300 posti suddivisi in 5 categorie stabilendo come termine ultimo per inoltrare la domanda di pensione il 1 marzo 2016.

Guida ai requisiti necessari per la 7^ Salvaguardia e alla modalità di presentazione della domanda

1)Chi rientra nella 7^ Salvaguardia?

I lavoratori tutelati vengono suddivisi in 5 categorie: e' possibile verificare i requisiti in questo precedente articolo.

2) Requisiti anagrafici e contributivi per la 7^ salvaguardia

Per poter accedere alla settima salvaguardia sono necessari i requisiti precedenti alla legge Fornero, salvo gli adeguamenti alla speranza di vita), ovvero:

  • quota 97,3ovvero almeno61 anni e 3 mesi di etàe35 annidi contributi, entrambi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2015, oltre ad una finestra di 12 mesi;
  • oppure,40 anni di contributiaccreditati entro il 30 Settembre 2015 (inclusi I dipendenti del comparto scuola) oltre ad una finestra di 15 mesi;
  • oppure,65 anni e 3 mesidi età (per le donne dipendenti del settore privato 60 anni e 6 mesi ed almeno20 annidi contributi entro il 31 dicembre 2015 (con una finestra di 12 mesi).

3)Lavoratori dipendenti con contribute da lavoro autonomo

In tal caso sono necessari i seguenti requisiti:

  • quota 98,3 ed almeno62 anni e 3 mesidi età piu’35 annidi contribute maturati entro il 30 giugno 2015 (con una finestra di 18 mesi);
  • 40 annidi contributi accreditati entro il 31 marzo 2015 (con una finestra di 21 mesi);
  • 65 anni e 3 mesidi età (oppure 60 anni e 6 mesiper ledonne), oltre a20 anni di contribute versati entro il 30 giugno 2015 (con una finestra di 18 mesi).

4)7^ Salvaguardia: come presentare la domanda: DTL o Inps?

La domanda per l’accesso alla settima salvaguardia è reperibile sul sito del del Ministero del Lavoro allegata alla Circolare n.

36 che indica dettagliatamente tutte le istruzioni. Compilata la domanda,questa deve essere inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente unitamente alla fotocopia del documento d’identità ed alla copia di tutta la documentazione, o anche solo dell’ autocertificazione, come prova del possesso dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti dal richiedente.

La domandadeve essere inviata tramite posta elettronica (PEC) o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Oppure, ancora, e’ possibile rivolgersi ad un Patronato che invierà per il richiedente pensionando la relative domanda di pensione.

Inoltre, I lavoratori che possiedono il Pin per l’accesso al portale Inps e che rientrano in una delle seguenti categorie (lavoratori inmobilitào trattamento speciale edile, lavoratori autorizzati al versamento deicontributi volontari, lavoratori iscrittialle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo) possono inviare la domanda solo all’Inps controllando prima la sussistenza del diritto alla pensione cliccando su ‘ gruppo: certificazione’, poi su ‘sottogruppo: diritto a pensione’ ed infine su ‘tipo: salvaguardia legge 208/2015’.

5) Se la domanda di pensione viene respinta dall’Inps e’ necessario fare un’apposita istanza di riesame entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento da parte dell’Inps. Se invece ladomanda viene respinta dalla DTL, il lavoratore deve presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni sempre alla medesima DTL.