Quella del Tribunale di Torino è la prima sentenza a favore degli insegnanti impiegati nella Scuola come supplenti per un periodo superiore ai 36 mesi. Il Comune di Torino, infatti, è stato condannato a pagare un risarcimento del danno pari a 10 mila euro, oltre alle spese legali di duemila euro, a favore di una supplente che per 12 anni ha lavorato con contratti a termine e dallo scorso settembre è rimasta senza chiamata.
Il giudizio del Tribunale di Torino rischia di diventare l'apripista di una serie di ricorsi che vedranno l'amministrazione pubblica difendersi davanti ai giudici: nella sola Torino, infatti, sono tra i cento ed i duecento, secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa, i docenti pronti a presentare ricorso per lo stesso motivo.
Precari oltre 36 mesi, partono i ricorsi per il risarcimento del danno
La supplente che ha vinto il ricorso è una docente della scuola dell'infanzia le cui graduatorie, insieme a quelle dell'asili nido, sono rinnovate ogni tre anni per garantire le supplenze. Molti insegnanti hanno prestato servizio per diverse scuole e per più periodi, tanto da superare, anche non consecutivamente, i trentasei mesi di lavoro che è il limite stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia europea rispetto alla prassi del ricorso dei contratti a termine.
In base a tale sentenza, dopo la pronuncia italiana della Corte costituzionale, dal 31 luglio 2015 le amministrazioni che volessero chiamare supplenti che hanno già superato tale limite, rischierebbero ricorsi ed eventuali risarcimenti. Di conseguenza, il Comune di Torino, come altre amministrazioni, ha escluso dalle graduatorie i docenti che abbiano svolto già i 36 mesi di servizio.
Risarcimento ai supplenti, quanto spetta ai precari?
La ricorrente aveva chiesto un risarcimento pari a 70 mila euro, ma l'accordo è stato chiuso a diecimila euro, corrispondenti a cinque mensilità: la decisione del giudice è stata presa anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione di fine marzo che ha stabilito che il risarcimento debba essere compreso tra le 2 volte e mezzo e le 12 mensilità.