Sono ottantamila i precari della Pubblica Amministrazione che possono chiedere il risarcimento del danno per il reiterato rinnovo dei contratti a tempo determinato per un periodo superiore ai36 mesi di servizio. E' la stima resa nota dalla Cgil in seguito alla sentenza della Cassazione numero 5072 dello scorso 15 marzo con la quale la Suprema Corte ha decretato sia l'inderogabilità del principio secondo il qualeal pubblico impiego si accede per concorso, sia la misura del risarcimento a favore dei tanti che hanno prestato servizio per le pubbliche amministrazioni per periodi lunghi grazie all'avvicendarsi dei contratti a termine,alla stregua di quantoavviene nel settore privato.

Statali,chi potrà presentare ricorso e qual è la misura del risarcimento

Proprio nella sentenza della Cassazione è riportata la misura del risarcimento a favore dei precari del pubblico impiego: si va da un minimo di due volte e mezzo l'importo dell'ultima busta paga fino ad un massimo di 12 mensilità. L'indennizzo del dipendente pubblico è dovuto in misura pari a quello di chi lavora nel privato e si basa sul presupposto che, prestando servizio da precario, il lavoratore non ha potuto sfruttarealtre opportunità lavorativeche, peraltro, avrebbero potuto assicurargli anche una situazione professionale ed economica migliore. Saranno coinvolti, dunque, 80 mila precari che, secondo la Cgil, potranno presentare ricorso e ottenere il risarcimento senza dover essere obbligati all'onere della prova del danno subito.

In altre parole, il ricorrente non sarebbe chiamato a dover dimostrare la durata superiore ai tre anni del suo rapporto di lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Scuola: i docenti precari non hanno diritto al risarcimento del danno

Discorso a parte è, invece, da farsi per quanto riguarda i precari della scuola che hanno accumulato supplenze per oltre 36 mesi.

La circostanza di accettare una proposta disupplenza nella Scuola, si legge nella sentenza della Cassazione, assicura al docente precario un incremento di punteggio che lo farà avanzare nella graduatoria dove è iscritto, portandolo col servizio alla stabilizzazione in ruolo. Per questo motivo è escluso che i precari della scuola possano presentare domanda di risarcimento del danno subito a seguito della propria precarietà e, a maggior ragione, possano avanzare ipotesi di stabilizzazione sulla base del periodo di servizio superiore ai 36 mesi.