In tema di responsabilità professionale, i dubbi e le incertezze sono sempre numerosi. Ma qualcosa di tendenzialmente certo c'è. La domanda che più attanaglia la mente di un avvocato riguarda i profili di una sua eventuale responsabilità nel corso del mandato e, soprattutto, la tempistica entro la quale si verifica la prescrizione dell'azione disciplinare nei suoi confronti.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.13379 del 30 giugno, hanno stabilito che l'azione civile, finalizzata al risarcimento del danno, si prescrive nell'arco temporale di cinque anni. L'illecito disciplinare, invece, è caratterizzato da un termine di prescrizione di sei anni. Il punto cruciale ha ad oggetto l'esatta definizione del momento in cui può considerarsi decorrente il termine.
Il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione
A tal proposito, è necessario fare due precise distinzioni. Se l'illecito consuma i propri effetti in una sola condotta, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è stato posto in essere l'illecito deontologico.
Negli altri casi, ossia quando si è in presenza di una condotta protratta nel tempo, la prescrizione inizia dal giorno in cui vi è la cessazione di suddetto comportamento. In quest'ipotesi rientra il caso in cui il professionista trattiene per sé una somma riscossa per il cliente. Il termine di prescrizione di sei anni comincia dal momento in cui il legale procede alla restituzione della somma nelle mani del cliente.
Cosa accade se il professionista non restituisce la somma di denaro?
In caso di non restituzione, nell'ambito di questa sorta di perdurante omissione, la prescrizione non inizia a decorrere, in quanto l'illecito e i relativi effetti non sono mai cessati (circostanza che si verifica solo se l'avvocato riconsegna la somma).
I giudici della Cassazione affermano che si tratta di una indebita ritenzione di soldi che spettano al cliente. L'illecito deontologico in questione mostra natura permanente e, di conseguenza, si potrebbe parlare anche di imprescrittibilità se il professionista non dovesse mai restituire il denaro, non facendo cessare, di fatto, gli effetti dell'illecito.