E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il dl n. 168 del 31 agosto, approvato dal Governo, contenente misure urgenti per l’efficienza degli uffici giudiziari, per la definizione del contenzioso presso la Cassazione, nonché per il rafforzamento della giustizia amministrativa.
In questo articolo esaminiamo quali sono le principali novità, in attesa della conversione in Legge, nei prossimi 60 giorni di tale Decreto legge, che interviene su 2 fronti:
- migliora l’efficenza della macchina della giustizia civile
- contemporaneamente avvia un potenziamento dell’organico degli uffici giudiziari
Efficienza degli uffici giudiziari: queste le misure per migliorarla
Innanzitutto nell’ottica di accelerare lo smaltimento dell’arretrato, c’è stata una proroga annuale dei vertici di Consiglio di Stato, Cassazione, Corte dei Conti.
ll decreto ha inoltre dato l’ok, per sopperire ai vuoti d’organico, ad una sorta di reclutamento accelerato, con un aumento del 10% dei posti disponibili, dei vincitori dei concorsi 2014-15.
E’ stato previsto anche che i tirocini dei nuovi magistrati debbano durare non più 18 ma 12 mesi. Inoltre non si disporranno più migrazioni di personale dalla Giustizia ad altre PA. Attivata anche la mobilità obbligatoria, con la conseguenza che 359 unità oggi prendono servizio.
Inoltre in vista del processo amministrativo via PEC che dovrebbe finalmente partire il primo gennaio del 2017, c’è stato una riordino anche delle qualifiche dirigenziali.
Altri 70 magistrati in più interverranno nella cause tributarie per ridimensionare l'arretrato pendente. E’ prevista anche l’istituzione di un “ufficio del processo”, per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari amministrativi. Il decreto infine autorizza il ministero della giustizia, dopo 60 giorni da quando entra in vigore lo stesso, a procedere attraverso un concorso pubblico, ad assumere un contingente di 1.000 cancellieri per il 2016 ed altre 2.000 unità entro il 2018
Processo civile: interventi per preservare la ragionevole durata del processo
Un’altra parte delle disposizioni invece è stata riservata all'abbattimento del contenzioso e ad una corposa semplificazione delle regole processuali
In particolare per iniziare dal processo in Cassazione, le sezioni semplici decideranno, in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti e della PM salvo particolari eccezioni.
La correzione di errori materiali, può essere rilevata, in ogni tempo, d’ufficio o ad istanza di parte dalla stessa Cassazione.
Riguardo alle prove testimoniali, il legale può produrre dichiarazioni scritte nell’interesse del proprio cliente, che saranno poi allegate nel fascicolo di parte. Il nuovo art. 257-bis c.p.c prevede appunto questa testimonianza scritta.
Il giudizio di 1°grado verrà incardinato con ricorso ed inizierà con deposito in Cancelleria. Il giudice, dopo la fissazione dell’udienza con decreto, consente quindi la notifica del ricorso e del relativo decreto. Il convenuto avrà 10 giorni di tempo per costituirsi ed indicare, a pena di decadenza, tutte le prove. Tutte le attività processuali verranno concentrate nella 1° udienza.
Viene abrogato l'art. 183-bis. Si elimina così tutta la fase delle difese scritte (comprese le note di integrazione, per precisare le domande introduttive e quelle conclusionali).
Il magistrato, dopo la fase istruttoria, ordina la discussione orale della causa pronunciando poi la sentenza.( nuovo art. 281-sexies). L’obiettivo è introdurre quale regola, l’oralità del processo. Se la parte invoca la tradizionale decisione e quindi le difese scritte potrebbe vedersi negata l’istanza di indennizzo (legge Pinto).
L’appello può essere proposto entro 30 giorni a partire dalla pronuncia della sentenza in udienza. Gli avvocati diranno addio anche al procedimento sommario di cognizione (art. 702 c.p.c.). Restano quindi solo il procedimento del giudice unico e quello del lavoro.