Con la Legge 107/2015 è stato istituito l'organico dell'autonomia, composto da tutti i docenti assunti di ruolo nella Scuola. Ma è vero, come dice la legge, che non esiste distinzione tra di loro? La nota Miur del 2 luglio 2016 ha sottolineato che non c'è 'alcuna distinzione tra organico per posti comuni e organico di potenziamento'. Le attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, coordinamento e progettazione, però, sono ben distinte tra di loro e autonome.

E questa non è l'unica differenza che c'è fra le varie categorie di docenti appartenenti all'organico dell'autonomia.

Organico dell'autonomia e scuola: unico gruppo, trattamento diverso

Se è vero che l'organico dell'autonomia della scuola è un gruppo senza distinzioni, perché alcuni docenti sono soggetti alla chiamata diretta, per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, e altri no? Inoltre, perché i docenti non soggetti alla chiamata diretta, non possono scegliere di andare sul potenziamento? Il fatto che i posti da coprire siano principalmente quelli “vacanti e disponibili”, rende chiaro che i posti sul potenziamento vanno coperti in un secondo momento, con bando differenziato.

E che dire dell'incarico triennale previsto per i posti connessi strettamente al Piano triennale dell'Offerta formativa? Non è una distinzione netta anche questa, rispetto ai docenti assunti prima della riforma della Buona scuola? É giusto dire le cose come stanno realmente. L'organico dell'autonomia è un gruppo di varie categorie di docenti distinte tra di loro, che non solo sono autonome, ma hanno un trattamento diverso in base all'anno di assunzione e alla categoria a cui appartengono. Non vi sarà mai uguaglianza fra docenti titolari di ambito con incarico triennale e docenti titolari di cattedra. Nel frattempo, si spera che tutti gli altri dettagli poco chiari della legge 107 vedano la luce, così da porre fine alle diverse interpretazioni.

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