La cura e l'assistenza di un parente malato la maggior parte delle volte comporta molti più sacrifici di quelli previsti. Le persone che si prendono cura di un disabile, spesso, devono fare i conti con ritmi di vita ed esigenze lavorative sempre più incombenti, cercando, inoltre, di far conciliare tutto con i bisogni della persona assistita.

A questa categoria di persone appartiene Antonella, una docente di Scuola primaria che, qualche giorno fa, ha scritto a Paola Pizzo, autrice e blogger del sito Orizzonte Scuola, pagina web attivissima sul mondo della scuola che opera da sempre con il fine ultimo di chiarire i dubbi e rispondere alle risposte dei lettori sempre più numerosi.

Antonella in un post lasciato sul blog "Chiedilo a Lalla" - curato dalla stessa Pizzo - ha chiesto se fosse possibile per lei frazionare in ore i 3 giorni di permessi previsti dalla Legge 104, e riconosciuti alla stessa per prendersi cura della madre disabile.

La risposta dell'autrice, a questo punto, è stata chiara e tempestiva: secondo la Pizzo "l’art. 33/6 della legge 104/92 dispone che la persona handicappata maggiorenne e in situazione di gravità possa usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3"; permessi che al comma 2 sono da intendersi come ore giornaliere retribuite, mentre al comma 3 come giorni mensili.

L'articolo, però, non fa riferimento alla persona che assiste il disabile ma si riferisce solo al dipendente affetto da grave handicap, il quale ha il pieno diritto di chiedere e di usufruire dei permessi sia sotto forma di ore giornaliere sia come giorni mensili.

La stessa autrice aggiunge inoltre che: non è solo la legge a non riconoscere il diritto al parente che si prende cura del disabile, ma è lo stesso Contratto della Scuola e non prevedere questa eventualità al docente che gode dei permessi 104. Il Contratto, infatti, fa riferimento solo alla possibilità di godere dei permessi giornalieri, ovvero dei tre giorni retribuiti previsti dalla stessa Legge già in vigore dal 1992.

Una possibile via d'uscita, secondo la Pizzo, potrebbe essere possibile se e qualora il regolamento interno, della scuola stessa presso la quale la docente presta servizio, preveda questa possibilità e la riconosca in generale a tutti i docenti.