Inutile girarci attorno, il tema della riforma Pensioni 2017 sta diventando un vero e proprio mantra in quest'ultimo periodo. Non si fa altro che parlare di Ape social, lavoratori precoci, lavoratori esodati e ottava salvaguardia. Ed è proprio di quest'ultimo punto che oggi vogliamo parlarvi perché è stato pubblicato il report da parte dell'Inps relativo alle operazioni di accesso all'ottava salvaguardia.
Come riportato da Pensionioggi.it, infatti, sono ben 31852 le domande di accesso anche se i posti a disposizione risultavano essere 30700.
Esodati, ecco le news sull'ottava salvaguardia
Ed è probabilmente questo numero il dato che emerge maggiormente dal report pubblicato nella giornata di ieri da parte dell'Inps. Le domande che fino a questo momento sono state accolte sono 7674 ma ne restano da monitorare ancora altre 16276. Quelle che sono state rigettate, invece, risultano essere ben 7902: più di una domanda su due rispetto al totale esaminato è stata rifiutata.
I macro profili previsti dall'ottava salvaguardia sono cinque: chi in mobilità, gli autorizzati ai volontari, i cessati dal servizio con o senza accordo col datore e coloro i quali sono in congedo straordinario per l'assistenza ad un figlio con disabilità grave e con contratti a tempo determinato.
Il profilo che preoccupa maggiormente è quello relativo ai soggetti in mobilità o che godono del trattamento edile speciale. Tornando ai numeri, per quanto riguarda i soggetti in nelle suddette categorie, su 5773 istanze di domanda esaminate, ben il 64% di queste sono state rifiutate per la mancanza dei requisiti stabiliti, mentre negli altri profili il numero delle domande di accesso all'ottava salvaguardia è molto superiore.
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori in mobilità, il termine per arrivare al diritto di pensionamento è pari a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o del trattamento edile speciale, ma a condizione che il rapporto lavorativo sia terminato entro il 31 dicembre del 2014 a seguito di accordi governativi o non che sono stati stipulati entro il 2011.
Per quanto concerne, invece, i soggetti che sono reduci da aziende cessate o interessati all'attivazione di procedure concorsuali come il fallimento o l'amministrazione straordinaria, l'accordo governativo o non può essere stato raggiunto anche dopo la data del 31 dicembre 2011, anche se per accedere all'ottava salvaguardia, il lavoratore dovrà dimostrare che la data di avvio di tale procedura precede quella del licenziamento (avvenuto sempre entro il 31 dicembre 2014).
A coloro i quali sono interessati a questo profilo, viene data la possibilità di maturare i requisiti di contribuzione anche versando i contributi volontari ma facendo riferimento solamente ai 36 mesi successivi alla mobilità o al trattamento edile.
Questo tipo di agevolazione, però, interessa solamente quei lavoratori che sono già stati autorizzati a versare i contributi volontari all'1 gennaio del 2017 o a quei lavoratori che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo scorso. Proprio questo punto è una diffusa causa di rigetto della domanda di accesso all'ottava salvaguardia.