La fecondazione eterologa è tornata ad essere argomento di prima pagina in seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha messo fuori legge un altro pezzo della ormai famosa legge n. 40 del 2004, nella parte che vietava appunto la fecondazione eterologa. I media, giornali, radio e tv, i politici di tutte le colorazioni e tendenze, i giornalisti di diverse estrazioni, e ovviamente esponenti del mondo sanitario legato alla natalità hanno tutti, chi più chi meno, sollevato polveroni con toni spesso molto accesi esprimendo il proprio pensiero al riguardo.

Di fronte a tutto questo scrivere, parlare, trasmettere, dibattere è opportuno ripassare, seppure in sintesi, i termini del problema che non è, naturalmente, circoscritto soltanto alle donne che hanno il legittimo desiderio di diventare mamme, bensì è sentito e partecipato da gran parte dell'opinione pubblica. Sotto il profilo esclusivamente "tecnico" i termini fondamentali della questione sono i seguenti.

Quando si parla di fecondazione assistita, ci si riferisce all'unione artificiale di cellule (gameti) allo scopo di risolvere problemi di sterilità della coppia, da non confondere con la procreazione medicalmente assistita (PMA) che si riferisce, invece, a un complesso di pratiche diverse (ormonali, farmacologiche, chirurgiche) che hanno lo scopo di aiutare la coppia a procreare.

Se il seme maschile (spermatozoo) e l'ovulo femminile utilizzati appartengono rispettivamente al marito e alla moglie, cioè alla coppia di genitori, la fecondazione è omologa. In questo caso i genitori biologici coincideranno con l'uomo e la donna che alleveranno il bambino che nascerà, il quale avrà quindi il patrimonio genetico di papà e mamma. Quando invece uno dei due componenti la coppia non è fertile, si ha la fecondazione eterologa, cioè il seme maschile, oppure l'ovulo femminile (ovodonazione), provengono da un soggetto terzo, esterno alla coppia.

Prima che intervenisse la Corte Costituzionale con la sua recente sentenza, già ricordata, in Italia non era consentita la fecondazione eterologa, mentre invece era (e tuttora è) consentita la fecondazione omologa, oltre, naturalmente, anche la procreazione medicalmente assistita, seppure con una serie di vincoli e limitazioni.

Il 9/4/2014 la Corte Costituzionale ha, quindi, sostanzialmente e formalmente "legalizzata" la fecondazione eterologa, creando di fatto un "vuoto" legislativo in quanto, secondo taluni (ministro della Sanità e anche illustri giuristi) mancherebbe una specifica regolamentazione della procedura che raccordi l'utilizzo della fecondazione eterologa con le relative modalità operative e applicative. Si pensi agli ospedali sparsi per l'Italia ai quali si sono già rivolte molte coppie chiedendo di poter accedere alla fecondazione eterologa e che non hanno ancora messo a punto nessun protocollo ne' sanitario, ne' burocratico rischiando di creare, peraltro, difformità di procedure da Regione a Regione.

In realtà la sentenza della Corte Costituzionale ha ora reso più facilmente accessibile la pratica della fecondazione eterologa a tutte quelle donne che per motivi diversi, non ultimo quello economico, non potevano recarsi all'estero per soddisfare il loro legittimo desiderio di maternità. E' quindi riesplosa la polemica, inizialmente messa in sordina dal divieto della legge, sulla legittimità morale di una maternità e di una paternità ottenute scavalcando e forzando le leggi della natura. Può esistere, cioè, un "diritto al figlio"?