Alla mezzanotte del 31 dicembre scorso abbiamo festeggiato speranzosi l'arrivo del nuovo anno, inconsapevoli che il 2016 iniziava con il "bail-in", il nuovo metodo di gestione e risoluzione delle crisi bancarie, in conformità a quanto contenuto nella Direttiva Europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) adottata anche dal Governo italiano alla fine del 2015.
Prima di questa Direttiva le crisi bancarie le risolveva lo Stato (bail-out) e il salvataggio della Banca in dissesto gravava su tutti noi contribuenti. In termini economici, bail-in significa "salvataggio interno" e bail-out significa "salvataggio esterno".
La differenza lessicale è minima, dal punto di vista sostanziale è cambiato il mondo!
La Banca in dissesto non verrà più salvata da entità esterne (Stato), ma le risorse necessarie per tappare i suoi "buchi" andrannoreperite all'interno della Banca stessa. Infatti, con il bail-in il dissesto di un Banca è assimilato a quello di una qualsiasi società privata e quindi, come gli azionisti di quest'ultima, anche quelli della Banca perderanno il loro capitale che sarà utilizzato per coprire le perdite della loro Banca.
E se il capitale degli azionisti non fosse ancora sufficiente a tappare tutti i "buchi" della Banca?
Èproprio questa la domanda che ora renderà inquieti i correntisti delle banche e i risparmiatori.
Se finora non ci siamo mai chiesti se i nostri risparmi sono investiti in titoli a rischio di perdita anche totale e se la Banca presso la quale abbiamo aperto il conto corrente è affidabile, allora attenzione, perchè dal 1° gennaio 2016 queste domande non solo dobbiamo cominciare a farcele, ma dobbiamo anche pretendere che ci vengano date risposte chiare.
Il bail-in si applica secondo un principio secondo il quale chi detiene titoli più rischiosi contribuisce prima degli altri (e quindi in misura maggiore) al risanamento della Banca. Pertanto, come già ricordato, gli azionisti saranno i primi a essere coinvolti e, ove ciò non fosse sufficiente, verranno coinvolte in successione altre categorie di titoli emessi dalla Banca, quali: 1) azioni di risparmio e obbligazioni convertibili; 2) titoli subordinati senza garanzia; 3) obbligazioni bancarie non garantite.
Ove tutti questi titoli non fossero ancora sufficienti per risanare la Banca in dissesto, verranno aggrediti anche i conti correnti limitatamente alla parte di liquidità che eccede i 100.000 € di giacenza (i correntisti fino ai 100.000 €, per ciascun cointestatario, sono garantiti dai Fondi di Garanzia dei depositi ai quali aderiscono tutte le banche). Sono, inoltre, sicuramente esclusi dal bail-in 1) le obbligazioni bancarie garantite; 2) i titoli (non emessi dalla banca in dissesto) depositati in un conto titoli; 3) il contenuto delle cassette di sicurezza.
Un'ultima importante avvertenza: il meccanismo del bail-in si applica anche ai titoli sottoscritti prima del 1° gennaio 2016! Quindi facciamo subito un controllo sulle tipologie dei nostri investimenti finanziari e accertiamo il rispettivo grado di rischio e, in caso, andiamo dalla Banca e vendiamo,sperando di essere ancora in tempo!Detto questo, da oggi in poi dovrete anche imparare a leggere fra le righe del bilancio della vostra Banca per valutarne il grado di solidità, ma soprattutto dovrete pretendere dalla vostra Banca assoluta trasparenza e chiarezza nelle proposte di investimento che vi farà il funzionario di turno relativamente ai titoli emessi dalla Banca stessa.