Tasi 2014 con più locatori: a chi spetta pagare?
Nel caso di pluralità di possessori o detentori nell'immobile in cui è dovuta la Tasi, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. L'importo del tributo da corrispondere è calcolato in base ai punti percentuali disposti dalle delibere comunali del territorio in cui è sito l'immobile: chi è in affitto con contratto superiore ai sei mesi paga la Tasi per una frazione dal 10 al 30% della somma totale, dilazionando l'importo in due rate con scadenza 16 ottobre e 16 dicembre. Il proprietario dell'abitazione non risponde del mancato pagamento dell'imposta e non deve pagare per lui. In caso di locazione finanziaria, il pagamento della Tasi spetta al locatario. Nel caso di multiproprietà la Tasi deve essere corrisposta dai singoli possessori sulla base delle quote possedute, raccolte dall'amministratore. Nel caso invece di immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci, la Tasi non è dovuta. Nel caso di casa coniugale, solitamente è il coniuge assegnatario ad avere l'obbligo di assolvere il pagamento del tributo. Si ricorda che in ogni caso, se l'importo da versare rientrare nella soglia di versamento minima (mediamente 12 euro), si è esonerati dal pagamento della somma.
Il pagamento della Tasi spetta al possessore dell'immobile nel caso in cui sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale in detenzione temporanea per un periodo non superiore a sei mesi (su base annua). Differente è la situazione per il pagamento del tributo in caso di comodato, in cui per rilevare l'obbligatorietà del pagamento della Tasi o l'eventuale esonero, è necessario consultare le singole delibere comunali, nelle quali sono evidenziati i casi tipici per ogni immobile e situazione di locazione. Vale la stessa applicazione della soglia minima di versamento, non dovuta per importi pari o superiori dai 5 ai 12 euro, in relazione alle delibere comunali.