Il modello 730 precompilato è stato introdotto quest'anno in via sperimentale. Dal 2 maggio 2015, data a partire dalla quale è stato possibile inviare i modelli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (con o senza modifiche), sono stati rilevati errori nella compilazione dei dati anche da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per questi motivi, L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, con provvedimento n.

78849 del 10.06.2015, è stata attivata una nuova procedura che consente di modificare e inviare nuovamente la dichiarazione dei redditi. Il termine ultimo previsto per il nuovo invio è il 29 giugno 2015.

Modifiche e nuovo invio del modello 730 precompilato: i contribuenti destinatari della procedura

E' necessario, in primo luogo, sottolineare che non tutti i contribuenti possono usufruire della nuova procedura. Nel provvedimento del 10 giugno, infatti, è espressamente stabilito che il nuovo invio del modello 730 precompilato è consentito soltanto a coloro i quali hanno trasmesso la dichiarazione direttamente, ovvero senza rivolgersi a intermediari abilitati (commercialisti, CAF, ecc.) o a sostituti d'imposta, come previsto dall'art.

6.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015.

Nel provvedimento si legge che i soggetti sopra citati, nell'ipotesi in cui abbiano rilevato errori di compilazione, potranno modificare e trasmettere nuovamente la dichiarazione dei redditi - a partire dal 10 giugno ed entro e non oltre il 29 giugno 2015 - direttamente, ovvero senza l'assistenza di intermediari abilitati o sostituti d'imposta.

La procedura di modifica e nuova trasmissione del modello 730 precompilato

La procedura attivata dall'Agenzia delle Entrate è chiaramente indicata nel provvedimento del 10 giugno. Il contribuente, ai sensi dell'art. 4.1 del provvedimento dell'amministrazione finanziaria del 23 febbraio 2015, dovrà accedere alla propria posizione ed effettuare le seguenti operazioni:

  • Aprire la dichiarazione dei redditi già trasmessa
  • Effettuare le modifiche e integrazioni ritenute necessarie
  • Trasmettere nuovamente la dichiarazione (che andrà a sostituire la precedente, annullandola).

Quali modifiche possono essere effettuate?

Ecco alcuni esempi:

  • Devono essere inserite ulteriori spese da portare in detrazione;
  • Devono essere inseriti ulteriori oneri;
  • Devono essere inserite le rettifiche alla Certificazione Unica (che è stata introdotta nel 2015 in sostituzione del CUD) comunicate dal sostituto d'imposta successivamente alla prima trasmissione del modello 730 precompilato.

Utilizzando la procedura sopra descritta, è possibile trasmettere nuovamente la dichiarazione dei redditi senza necessità di inviare una dichiarazione integrativa o sostitutiva.

E' importante, tuttavia, tenere presente che la modifica del modello già trasmesso è consentita soltanto una volta. Nell'ipotesi in cui il contribuente trasmetta per la seconda volta una dichiarazione errata, dovrà trasmettere il modello 730 integrativo o un modello Unico correttivo nei termini o integrativo (con l'assistenza di intermediari abilitati), entro e non oltre il 26 ottobre 2015.

Infine, coloro che hanno una dichiarazione che prevede un saldo a debito e hanno trasmesso direttamente, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 con il pagamento delle somme dovute, potranno trasmettere la dichiarazione dei redditi sostitutiva entro il 21 giugno 2015.

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