Ecco una buona notizia per gli automobilisti: se, a seguito del rifornimento di gasolio, l'autovettura subisce danni per la presenza di acqua nel serbatoio, hanno diritto al risarcimento danni. E' quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Perugia con la sentenza n. 400, depositata il 18.04.2015.

La sentenza sopra citata offre interessanti spunti soprattutto per il paragone dell'automobilista con il consumatore, con conseguente responsabilità del benzinaio/venditore nell'ipotesi di danni conseguenti alla vendita del bene di consumo (nel nostro caso, il gasolio).

Vediamo di seguito la fattispecie e le motivazioni della decisione.

Acqua nel serbatoio del gasolio e risarcimento danni: le motivazioni della sentenza

Un automobilista fa rifornimento di gasolio presso un distributore di benzina. A seguito di tale evento (come riferito dal teste escusso nel corso del giudizio), l'autovettura ha difficoltà di accensione e il giorno dopo si arresta definitivamente; pertanto, deve essere trainata presso un'officina autorizzata per essere riparata. Si scopre, così, che il serbatoio della benzina contiene acqua e che, per questo motivo, l'auto ha subito danni alla pompa di iniezione e agli elettroiniettori.

Il proprietario dell'autovettura cita in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Perugia la società proprietaria del distributore di benzina (il quale, a sua volta, chiama in causa l'Ug.

S.p.a. per essere manlevata in caso di condanna), affinché quest'ultima - accertata la responsabilità per i danni subiti dall'autovettura dell'istante - sia condannata a risarcire i medesimi.

Il Giudice adito dichiara la domanda fondata sulla base delle seguenti motivazioni:

  • Nel caso di specie l'automobilista è, a tutti gli effetti, un consumatore;
  • Il rifornimento di gasolio, pertanto, va considerato come contratto di vendita di beni di consumo;
  • Il venditore/benzinaio 'ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene' (nel caso specifico, il gasolio).

Dal punto di vista normativo, Il Giudice di Pace ritiene applicabile l'art.

130 del codice del consumo, a norma del quale il venditore è responsabile nei confronti dell'acquirente/consumatore se, in difformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il bene di consumo consegnato non è conforme rispetto a quello previsto nel contratto medesimo. Nel nostro caso, infatti, il benzinaio ha introdotto nel serbatoio della benzina acqua mista a gasolio, causando danni all'autovettura.

L'art. 130 sopra citato prevede, in questi casi, il risarcimento danni in forma specifica: in sostanza, il venditore deve provvedere al 'ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto' . Nel caso di specie, l'automobilista è stato costretto a riparare a sue spese l'autovettura danneggiata e i danni sono stati provati nel corso del giudizio mediante deposito di documentazione attestante le spese sostenute e rilievi fotografici, nonchè prova testimoniale e C.T.U. (che ha confermato i danni subiti dall'autovettura e il nesso di causalità con il gasolio erogato dal distributore di benzina).

Al contrario, l'acquirente non ha diritto al risarcimento danni se, al momento della conclusione del contratto, è a conoscenza dei vizi del bene, o non può ignorarli con l'ordinaria diligenza.

Alla luce di queste motivazioni, il Giudice di Pace di Perugia, con la sentenza che qui si commenta, ha condannato il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento danni, delle spese sostenute e documentate dall'istante, oltre che delle spese e competenze legali.

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