La legge di Stabilità 2016 ha anticipato di un anno, cioè al 1°gennaio 2016, l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. Tali nuove sanzioni risultano applicabili anche alle violazioni commesse prima del 1^ gennaio 2016, a condizione che il provvedimento che le irroga non sia già divenuto definitivo, in applicazione del principio del favor rei.

I professionisti dovranno quindi confrontarsi subito con le nuove misure. Non è stata invece introdotta alcuna modifica sulle sanzioni dovute in base alle norme relative sulla voluntary disclosure vigenti alla data di presentazione dell’istanza. Il comma 133 della Legge di Stabilità 2016 prevede però, sempre nell’ambito della procedura di voluntary disclosure la possibilità di notificare gli atti giudiziari all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella relativa procedura.

Omessa dichiarazione, compensazione e lievi tardività

Tra le principali novità introdotte dal decreto n.158/15 di revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, vi è anche quella che prevede la riduzione al 50% delle sanzioni in caso di presentazione della dichiarazione omessa oltre 90 giorni ma prima della scadenza della dichiarazione successiva.

In caso di omissione della dichiarazione nel termine dei 90 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione, la sanzione va dal 120% al 240% (sanzione ordinaria). Nel caso in cui il contribuente presenta la dichiarazione dal 91esimo giorno fino al termine di scadenza della dichiarazione successiva la sanzione andrà dal 60% al 120% (sanzione ridotta). Per tutte le “lievi tardività” nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione base è ridotta dal 30% al 15%.Tale riduzione incide anche sui ravvedimenti “sprint” eseguiti entro i primi 15 giorni. Per la compensazione indebita di crediti, il Dlgs n.158/15 distingue fra :

  • indebita compensazione di credito esistente: la sanzione è pari al 30% del credito utilizzato in eccedenza;
  • indebita compensazione di credito inesistente: la sanzione è pari al 200% del credito inesistente utilizzato;

Dichiarazione infedele, frode fiscale e omesso versamento IVA

Per la dichiarazione presentata ma non corretta che contenga un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, la sanzione amministrativa va dal 90% al 180% della maggior imposta o della differenza di credito.

Qualora tale violazione sia realizzata mediante condotte fraudolente o documentazione falsa tale sanzione è aumentata della metà. La medesima sanzione, invece, si riduce di un terzo qualora il minor credito o la maggior imposta sono:

  • inferiori al 3% del credito dichiarato o dell'imposta dichiarata ;
  • inferiori in totale a 30 mila euro;
  • in caso infedeltà relativa ad errori sulla corretta imputazione temporale dei componenti di reddito

Il Dlgs n.158/15 apporta delle modifiche anche alle sanzioni tributarie penali in materia di dichiarazioni infedeli, omesso versamento IVA e frode fiscale. Per quest'ultima cambia la soglia di punibità ora fissata in 1,5 milioni di euro rispetto all’ammontare dei ricavi non dichiarati.

Viene previsto un aumento della soglia di punibilità anche per i reati di infedele dichiarazione, che passa dagli attuali 50 mila euro a 150 mila euro di imposta evasa e per il reato di omesso versamento IVA, dove viene introdotta una soglia di punibilità pari a 200 mila euro per ciascun periodo di imposta.