Il decreto legislativo numero 156 del 2015 ha riscritto il contenzioso tributario apportando delle innovazioni che lo rendono più efficiente e razionale. Tali importanti novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E del 29 dicembre trovano applicazione per i giudizi pendenti alla data del 01.01 2016, cioè ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere appunto dal primo gennaio di quest'anno. Fra le modifiche vi sono anche quelle che interessano l’istituto della mediazione/reclamo e che prevedono che il procedimento di reclamo viene a instaurarsi automaticamente con la proposizione del ricorso senza la necessità di predisporre un’istanza ad hoc.

La conciliazione giudiziale, ovvero l’accordo fra le parti del processo che ha per oggetto la definizione totale o parziale della controversia, diventa invece esperibile anche per le controversie soggette a mediazione e per quelle pendenti in secondo grado. Riguardo la possibilità di compensazione delle spese di giudizio il D.Lgs n. 156/15 rafforza il principio secondo cui è la parte soccombente quella che deve rimborsare le spese finali del giudizio.

Maggiore assistenza tecnica ed esecutività delle sentenze

Viene estesa la categoria dei soggetti abilitati all’assistenza dei contribuenti in giudizio, che ricomprende anche i dipendenti dei CAF. Inoltre è stato innalzato il valore delle controversie da 2.582,28 euro a 3.000 euro, nelle quali i contribuenti possono difendersi in giudizio da soli senza l’assistenza di un difensore abilitato.

Per quanto riguarda le sentenze non definitive nei giudizi relativi ad operazioni catastali e le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, esse diventano immediatamente esecutive a partire dal 1° giugno 2016. La disciplina della tutela cautelare invece si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo.

Dal 1°gennaio l’istituto del mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari (come Equitalia spa), oltre che per liti (di valore indeterminabile) in materia catastale, ad esclusione di quelle sulle sanzioni, sugli interessi e sui contributi previdenziali.

La mediazione obbligatoria:maggiori ambiti di applicazione

In breve attraverso la mediazione è possibile istaurare una fase di contraddittorio extragiudiziale fra contribuente e il relativo Ufficio contro cartelle di pagamento, ipoteche e fermi auto. Il reclamo (esente da imposta di bollo o contributo unificato) deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. Esso deve contenere le ragioni di fatto e di diritto per cui si ritiene che quest'ultimo sia illegittimo. Oltre ad una richiesta di rettifica quindi è possibile formulare una proposta di mediazione, al fine di rideterminare l’ammontare della pretesa impositiva. L'ufficio (ad esempio Equitalia) avrà 90 giorni di tempo (durante i quali l’esecuzione forzata è sospesa) per decidere se accogliere il reclamo e annullare l’atto reclamato, respingere il reclamo, formulare una nuova proposta di mediazione.

Nel caso di chiusura della lite in mediazione, le sanzioni da pagare sono ridotte al 35% e non più al 40%. L’accordo di mediazione si perfeziona dopo 20 giorni con il pagamento di tutto importo dovuto o della 1^ rata. Se il tentativo di mediazione non va a buon fine, il contribuente deve costituirsi in giudizio nei 30 giorni successivi allo spirare dei 90 giorni