Può capitare che all’atto di separazione o del divorzio, uno dei due coniugi voglia cedere all’altro tutta la proprietà di un immobile o solo una parte. In questi casi, l’articolo 19 della L. n.74/1987 prevede che gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, siano esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Su tale norma, però, l’orientamento della giurisprudenza non è stato sempre uniforme nell’individuare quelli che sono gli atti che prevedono l’esenzione da tali tasse.
Infatti, c'è chi ritiene che tale norma faccia riferimento unicamente agli atti relativi al divorzio. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n 3.110 del 17 febbraio 2016, facendo chiarezza sul punto, ha statuito che sia il marito che la moglie, all’atto di separazione o del divorzio, possono cedere all’altro ex-coniuge la proprietà su un immobile, senza dover pagare l’imposta di registro e di bollo.
Quali sono gli atti di trasferimento dell’immobile esentasse?
La sentenza della Suprema Corte trae spunto da un avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle Entrate ad un coniuge e relativo alla registrazione del trasferimento della proprietà sull’immobile avvenuto a seguito degli accordi di separazione con la moglie. Il coniuge che aveva effettuato il trasferimento ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento. L’Agenzia fiscale, costituendosi in giudizio, ha sottolineato che il trattamento agevolato era usufruibile solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi relativi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge. I giudici di merito hanno accolto il ricorso del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, successivamente, ha proposto ricorso in Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità in diritto della decisione della Corte d’Appello, proprio perché al caso di specie doveva applicarsi il regime di tassazione ordinaria. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, decretando la nullità dell’avviso di liquidazione. Gli Ermellini hanno ritenuto che tale beneficio fiscale spetti anche anche ai trasferimenti immobiliari avvenuti con gli accordi di separazione consensuale.
Estensione delle ipotesi di esenzione fiscale
I giudici di legittimità hanno sottolineato che non è più rilevante la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti e quelli stipulati in occasione della separazione.
Ne consegue che sia agli accordi che regolamentano gli aspetti principali della divisione dei coniugi, sia agli accordi stipulati "in occasione della separazione" che hanno ad oggetto aspetti eventuali, si applica la stessa disciplina fiscale. Gli Ermellini ritengono che con l’introduzione della negoziazione assistita del divorzio breve, e quindi a seguito delle nuove condizioni di separazione e divorzio, il beneficio fiscale debba riconoscersi anche a tutti questi atti, indipendentemente dalla loro forma.
Insindacabile, deve dunque ritenersi la decisione della Cassazione che ha confermato una sentenza della Corte Costituzionale del 2013. Quest'ultima aveva anche abbracciato l’interpretazione estensiva del beneficio fiscale dell’esenzione che si applica agli ex coniugi e ai figli, ed è finalizzata ad agevolare l’adempimento delle obbligazioni gravanti sui coniugi. Per ulteriori info di diritto potete cliccare il tasto "segui".