La questione del rimborso delle spese straordinarie nei confronti del genitore affidatario o collocatario, sostenute per le necessità e i bisogni quotidiani dei figli, è sempre stato al centro dello scontro tra i due ex coniugi. La casistica giurisprudenziale mostra infatti come il genitore non affidatario, a carico del quale viene imputato il rimborso, molto spesso infatti si rifiuta di rimborsarle perché sostiene che non siano state concordate preventivamente. La Corte di Cassazione si è occupata proprio recentemente di un caso in cui un ex-marito veniva condannato dal Tribunale a pagare la somma di 4.971 euro, corrispondente al 50% delle spese sostenute dalla madre per la retta dell'asilo nido e infantile delle figlie minori.

Il padre che non voleva contribuire, ha proposto ricorso per Cassazione contro il decreto ingiutivo che lo condannava al pagamento delle spese straordinarie. La Suprema Corte però ha rigettato il suo ricorso, dando ragione alla ex moglie, che ha sostenuto che tale decisione era stata assunta di comune accordo da entrambi i coniugi quando erano ancora conviventi.

Padre che non vuole pagare le spese straordinarie: effetti

La Corte di Cassazione, nell’enunciare le motivazioni della decisione, ha infatti sostenuto che le spese straordinarie non possono essere sempre oggetto di un accordo preventivo e ciò perché l’entità è variabile dato che si tratta di esborsi per far fronte ad eventi imprevedibili o di carattere straordinario.

Al contrario le spese ordinarie, proprio perché destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientrano invece nell'assegno erogato per il mantenimento. Le spese straordinarie inoltre proprio perché non quantificabili e determinabili in anticipo, possono essere addebitate o ad uno solo dei coniugi o ad entrambi al 50%.

Nel caso di specie, quindi la Corte di Cassazione si è uniformata alla decisione dei colleghi di merito, facendo ricadere anche sul padre il contributo delle spese straordinarie e tenendo conto dell'interesse delle figlie e delle condizioni economiche dei genitori. A nulla sono valse le doglianze del padre che ha sottolineato che tali spese non erano né indifferibili e né urgenti, non essendo inoltre state concordate preventivamente tra i due ex coniugi.

Sulle spese straordinarie non sempre vi è un accordo preventivo

La Suprema Corte ha inoltre precisato che cosi’ come evidenzia anche il codice civile le decisioni di "maggior interesse" per i figli debbono essere assunte di "comune accordo" tra i genitori, anche al fine di evitare conflitti relativi alle richieste di rimborso sostenute da uno dei 2 per gli esborsi non decisi concordemente. Tale principio tuttavia può essere derogato qualora la spesa straordinaria non sia inerente a questioni di maggiore interesse per i figli. Più nello specifico come conferma giurisprudenza costante, in tali casi non vi è a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concordare prima con l’ex le spese straordinarie.

I giudici di Piazza Cavour oltre a confermare tale principio hanno chiarito che tale obbligo di concertazione se non adempiuto non può comportare in ogni caso la perdita del diritto al rimborso. La Cassazione ha ritenuto del tutto irrilevante la tesi difensiva dell’ex marito che ha quindi condannato al rimborso per le spese straordinarie sostenute dalla ex moglie per la frequentazione dell''asilo da parte delle figlie. Per avere altre info di diritto premi il tasto Segui accanto al nome.