Dopo la recente novità disposta dal governo in merito al fatto che tutti i titolari di partita Iva (aziende e professionisti) devono comunicare dal 2017 le fatture ricevute, emesse e registrate di ogni trimestre, insieme ai dati contabili riepilogativi delle liquidazioni Iva, è bene approfondire quali altri adempimenti si devono mettere in atto con riferimento a fatture e ricevute.

Il Decreto che disciplina l’imposta di bollo dispone infatti che qualora la fattura o la ricevuta superi l’importo di 77,47 euro e non è assoggettata ad Iva, il contribuente deve applicare una marca da bollo da 2 euro. Vi sono tuttavia delle circostanze in cui i liberi professionisti possono essere dispensati da tale obbligo. Vediamo quindi in tali casi.

In quali casi è obbligatoria la marca da 2 euro?

La recente normativa dispone appunto che tutte le fatture o le ricevuta che non superano l’importo sopra citato sono esentate dall’apposizione delle marche. Viceversa, se superano l’importo di 77,47 euro deve essere applicata l’imposta di bollo sulle: 

  • fatture dei contribuenti minimi o aderenti al Forfettario, in quanto non assoggettate a Iva; 
  • operazioni esenti o escluse dal campo di applicazione dell’Iva o sulle ricevute del pagamento del canone di affitto; 
  • le ricevute emesse dai lavoratori occasionali 

Non si applica l’imposta da 2 euro invece sui documenti su cui è applicata l’imposta di bollo o sono esenti, sulle fatture o le ricevute riguardanti operazioni soggette a Iva; sulle fatture che riguardano cessioni intracomunitarie, sulle bollette, sui documenti doganali, sulle fatture che riguardano operazioni non imponibili.

L’imposta è assolta quindi comprando una marca da bollo presso una qualunque tabaccheria: la marca emessa ha infatti un codice identificativo univoco, che reca la data e l’ora, sempre anteriore a quella del documento. Chi emette il documento deve apporre la marca sull’originale da rilasciare al cliente. Invece sulla copia che l’emittente deve conservare occorre menzionare la dicitura “bollo assolto sull’originale”, precisando quindi l’id della marca da bollo.

Per quanto concerne le fatture elettronica, l’imposta di bollo può essere assolta in modo cumulativo e virtuale: è necessario pagare le imposte di bollo entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, tramite modello F24.

Mentre le copie ad uso interno non sono soggette all’imposta, quelle conformi sì.

Ecco le conseguenze del mancato inserimento della marca da bollo

Per chi non appone il bollo nella fattura, può scattare una sanzione che va da 1 a 5 volte l’importo dell’imposta evasa, a cui deve aggiungersi l’importo della marca non pagata. Anche chi consegna o spedisce il documento è responsabile in solido per il pagamento dell’imposta. Qualora l’imposta di bollo sia stata trasferita dal professionista sul cliente, addebitando così l’imposta al cliente in aggiunta al suo compenso professionale, il professionista deve però indicare tale importo in fattura tra le operazioni escluse.

Per la regolarizzazione è previsto che il ricevente l’atto senza manca da bollo, entro 15 giorni deve presentare lo stesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e provvedere così attraverso il pagamento della sola imposta alla sua regolarizzazione. Esso è esente da ogni responsabilità, che ricade nei confronti di chi ha emesso l’atto senza pagare il tributo, cui sarà applicata la sanzione.