Tra le novità apportate dal Decreto Fiscale approvato ad ottobre 2016 non si può non esaminare quella riguardante l’estensione del termine per la presentazione dell’eventuale dichiarazione integrativa pro contribuente, volta a segnalare all’Agenzia delle Entrate la presenza di errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione all’interno della dichiarazione di un maggior reddito e, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.

Le nuove disposizioni in materia di dichiarazione integrativa a favore del contribuente

L’art. 5 del sopra menzionato decreto dispone che i contribuenti potranno integrare ledichiarazioni dei redditi, dell’IRAPe deisostituti d’imposta, in modo da correggere le inesattezze sopra esposte non più solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, come previsto dalla normativa precedentemente in vigore, ma anche entro i termini previsti dall’art.

43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Secondo quanto previsto da tale norma, il termine ultimo per presentare una dichiarazione integrativa pro contribuente diventa il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Utilizzo del credito segnalato nella dichiarazione integrativa

L'eventualecreditod’imposta derivante dalle dichiarazioni integrative pro contribuente presentate in data successiva a quella precedentemente in vigore, ma entro il nuovo termine ultimo previsto, potrà essere comunque utilizzato incompensazione con altre imposte. Ciò potrà tuttavia avvenire per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Risulta necessario aggiungere che dovrà essere cura del contribuente quella di indicare, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate di effettuare i dovuti accertamenti senza problemi,evitando, in tal modo, possibili avvisi emessi automaticamente dal loro sistema di controllo.