Nel nostro paese un quarto delle famiglie italiane fa ricorso al credito al consumo, che rappresenta un canale di finanziamento attraverso cui la domanda di beni durevoli (mezzi di trasporto ed elettrodomestici in larga parte)può essere soddisfatta oltre il limite del reddito del richiedente mediante un differimento temporale dei pagamenti.

L’acquisto di un elettrodomestico con un contratto a rate dunque implica sempre la stipula di un contratto di finanziamento, spesso proposta dallo stesso venditore. In tali casi possono però verificarsi 2 ipotesi:

  • l’oggetto acquistato presenta dei difetti che lo rendono inservibile;
  • il venditore ritarda la consegna o non consegna affatto l’oggetto acquistato.

Ebbene, in tali ipotesi il consumatore può sospendere il pagamento delle rate non avendo più interesse a possedere o ricevere la merce?

Finanziaria, ecco quando si può bloccare il pagamento

A risponde a tale domanda è stata la Corte di cassazione con un’innovativa sentenza, la n. 19000/2016, che ha capovolto il precedente orientamento giurisprudenziale. In passato infatti la magistratura riteneva che il contratto di vendita e quello di finanziamento fossero separati: ne conseguiva che l’inadempimento del contratto principale del fornitore, non influiva in alcun modo sull’efficacia di quello di finanziamento. Entrambi i contatti erano dunque indipendenti allo stesso modo delle due prestazioni.

La Cassazione con questa recente decisione ha invece riconosciuto una maggiore tutela al consumatore schierandosi dalla sua parte e recependo così la direttiva CE del 2000.

Il caso di specie ha riguardato un consumatore che ha proposto ricorso in tribunale al fine di domandare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento nella consegna di un'auto, acquistata dopo aver stipulato un contratto di finanziamento con la banca. A tale domanda si aggiungeva anche quella volta ad ottenere l’interruzione del versamento delle rate e la risoluzione dello stesso contratto di finanziamento. Né il tribunale, né la Corte d’appello hanno dichiarato la risoluzione del contratto di finanziamento sulla base del collegamento legale tra i due contratti, cosicché il privato ha adito la Suprema Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, accogliendo il suo ricorso hanno enunciato il seguente principio di diritto: sussiste un collegamento originario, tra i contratti di credito al consumo per l’acquisto di beni o servizi ed i contratti di acquisto degli stessi: tale collegamento di fonte legale presuppone che il mancato adempimento del secondo si ripercuota sul primo, rendendolo di conseguenza nullo.

Il nuovo orientamento della Cassazione

La ratio sottesa alla sentenza sottintende che la mancata esecuzione della prestazione principale (del contratto di vendita) rende privo di giustificazione il finanziamento. Il consumatore però per liberarsi dall’obbligo di pagare la finanziaria qualora non riceva l’oggetto o il servizio acquistato (o lo riceve con gravi e manifesti vizi) dovrà avere l’accortezza di firmare un contratto di finanziamento che contenga un chiaro richiamo allo scopo per cui si chiede il finanziamento, ovvero per uno specifico acquisto.

Solo così si crea quel collegamento originario tra i due contratti di modo che se il venditore si rende inadempiente, si possono smettere di pagare le rate delle finanziaria. Per restare aggiornati ed avere altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.