Equitalia in queste settimane sta inviando numerose cartelle di pagamento ai cittadini e l’oggetto degli atti è il bollo del 2013. La notizia viene dall'Unione Nazionale Consumatori che sta ricevendo numerose segnalazioni in questo senso. Secondo l’associazione, Equitalia continua ad inviare le cartelle nonostante siano decorsi i 3 anni di tempo che segnano il diritto alla riscossione in materia bollo auto.
Anno 2013 scaduto
L’Unione Nazionale Consumatori sottolinea come si stia ripetendo una vecchia storia, cioè l’invio di cartelle per un debito, con interessi e sanzioni che è prescritto. Infatti, le cartelle che arrivano per la prima volta al contribuente, nel 2017 e che riguardano i bolli del 2013, non vanno pagate perché scadute. Per coloro che si trovano in questa condizione la soluzione è presentare un ricorso che spinga alla cancellazione delle pretese di Equitalia e quindi della cartella di pagamento. Il bollo auto va pagato entro la fine del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento ritardato fa scattare immediatamente delle sanzioni, mentre il mancato pagamento sfocia nelle consuete cartelle di pagamento e nei ruoli.
Le cartelle però vanno notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui il pagamento si riferisce. Per quelle del 2013 quindi, la cartella o l’ingiunzione di pagamento doveva essere stata recapitata al contribuente entro il 31 dicembre 2016. Per quelle che arrivano in questi giorni, cioè datate anno 2017, la prescrizione è già sopraggiunta, sia se la comunicazione provenga da Equitalia e sia che arrivi dall’Agenzia delle Entrate.
Come si interrompe la prescrizione
In materia bollo auto, Equitalia rappresenta il soggetto che chiede per ultimo il pagamento al presunto evasore. Un ruolo centrale però lo hanno Regioni e Agenzia delle Entrate, gli Enti che inviano ai contribuenti i solleciti di pagamento e gli avvisi.
Prima di presentare un ricorso relativo alla prescrizione del bollo auto, bisogna conoscere bene la materia. Infatti, un bollo per potersi dire prescritto, devono passare i tre anni di cui parlavamo prima, ma è necessario che nei 3 anni, Regioni e Fisco non abbiano inviato nessuna richiesta di pagamento ai contribuenti. Infatti, la prescrizione si interrompe nel momento in cui a casa del contribuente arrivi un sollecito di pagamento da soggetti che non devono essere per forza di cose Equitalia.
La prescrizione è sulla tassa non pagata e non sulla cartella, pertanto, se nell’arco temporale della prescrizione, ai contribuenti arriva una segnalazione di mancato pagamento del bollo da parte della Regione, il calcolo della prescrizione si azzera e riparte dalla data di ricezione della richiesta.
Ci sono correnti di pensiero che considerano come atto interruttivo della prescrizione anche il solo affidamento della riscossione ad Equitalia. Su questo una recente sentenza della Cassazione ha sancito che non basta l’iscrizione a ruolo, senza comunicazione al contribuente per interrompere la scadenza del bollo. Valutare quindi con la massima attenzione la situazione del singolo bollo richiesto da Equitalia, perché prima di presentare ricorso per la cancellazione per avvenuta prescrizione, va valutato se questa sia davvero sopraggiunta.