Siamo a pochi giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze di rottamazione delle cartelle di Equitalia. Infatti, la scadenza fissata già nel Decreto Fiscale in cui era inserita la sanatoria è il 31 marzo, anche se dovrebbe essere già autorizzata la proroga al 21 aprile. Un dubbio che attanaglia i contribuenti è quello relativo alla possibilità di contestare le cartelle e quindi i propri debiti, una volta ricevuto l’ok alla sanatoria.
La rottamazione delle cartelle o la richiesta di pagamento rateale di un debito tributari, bloccano questa opzione? Una nuova sentenza delle Corte di Cassazione sembra dire il contrario.
Cosa dice la rottamazione delle cartelle
La sanatoria di cui tanto si parla in questi giorni, va fatta presentando il modello DA1, quello che è facile trovare e scaricare sul sito di Equitalia. L’invio telematico può essere fatto all’indirizzo email o PEC della sede di Equitalia competente per i ruoli che il cittadino vuole rottamare. È a scelta del contribuente scegliere quali cartelle inserire nella rottamazione, perché non è obbligatorio inserire l’intero ammontare dei propri debiti tributari.
Nel modello da presentare bisogna anche dichiarare di lasciare che decadano tutte le procedure di contestazione avviate con il Concessionario. Su questo punto, molti soggetti erano preoccupati in quanto, sembrava certo che la richiesta di adesione alla sanatoria, equivaleva ad accettare i propri debiti, senza più possibilità di avviare azioni di annullamento, per vizi di notifica, prescrizione e così via. In pratica, sembrava certo che richiedere la rottamazione, come avveniva anche per le richieste di rateizzazione, equivaleva ad una ammissione di responsabilità del contribuente, cioè si auto-dichiarava di essere effettivamente debitori del Fisco e si accettavano gli importi da pagare.
La Cassazione
Richiedere il pagamento rateale o la definizione agevolata dei propri debiti, non costituisce acquiescenza. Questo quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione in risposta ad un ricorso di un cittadino che aveva impugnato una cartella su IVA ed IRAP e sulla quale era stata accordata una rateizzazione. L’ordinanza 3347/2017 della Corte è stata chiara ed ha rigettato il contro-ricorso di Equitalia che sosteneva come l’aver richiesto e successivamente, accettato le rate, era sinonimo di acquiescenza. Solo la scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi e delle contestazioni possono precludere al cittadino il diritto ad impugnare atti di pagamento come lo sono le cartelle esattoriali.