Tutti i contribuenti che a causa di errori presenti nella propria dichiarazione dei redditi non hanno potuto pagare il maggior debito d'imposta all'Agenzia delle Entrate o che non hanno potuto ottenere il rimborso dei tributi pagati in eccesso, operazioni che vengono effettuate dai sostituti d'imposta nel caso di lavoratori dipendenti, dovranno organizzarsi per rimediare quanto prima al problema.

Il 25 ottobre alle ore 24:00 scadrà il termine per poter presentare i modelli 730 integrativi a favore del contribuente, con i quali comunicare all'Agenzia delle Entrate gli errori presenti nella propria dichiarazione dei redditi; ciò al fine di chiederne la correzione, regolarizzando dunque la propria posizione nei confronti del fisco.

Modelli 730 integrativi a favore: tipologie e finalità

In base all'errore da regolarizzare, il contribuente può ricorrere a diversi tipi di modello 730 integrativo.

  • Il modello integrativo di tipo 1 permette di comunicare dati che comportino, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, un maggior credito, un minor debito o nessuna variazione della situazione alla luce dei dati inviati con la precedente comunicazione;
  • Con il modello di tipo 2 invece è possibile trasmettere i dati inerenti il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio, adempimento questo necessario nell'ipotesi in cui gli stessi sul modello 730 siano completamente mancanti o errati;
  • Il modello di tipo 3, infine, permette di comunicare in unica soluzione sia correzioni inerenti il sostituto d'imposta, sia dati che comportino un maggior credito, minor debito o imposta invariata.

In tutte e tre le ipotesi, il sostituto d'imposta indicato nella dichiarazione riceverà una sintesi del contenuto della stessa, chiamata modello 730-4, dalla quale potrà evincere i dati necessari per procedere alle operazioni di conguaglio.

Conguaglio post 730 integrativo: tempistiche e modalità

In base alla tipologia di modello trasmesso, il sostituto d'imposta dovrà procedere alle operazioni di conguaglio in base al contenuto dello stesso:

  • Nel caso di modello tipo 2 (comunicazione dei dati del sostituto d'imposta), il conguaglio verrà effettuato nel primo mese utile (nel mese in cui il sostituto riceverà dall'Agenzia delle Entrate il modello 730-4);
  • Nel caso di tipo 1 o tipo 3 (modifiche che comportano un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata), le operazioni di conguaglio verranno invece effettuate esclusivamente durante il mese di dicembre.

I lavoratori dipendenti che avranno provveduto a trasmettere, tramite gli intermediari abilitati, il modello 730 integrativo, vedranno in busta paga gli effetti delle operazioni di conguaglio (in caso di maggior credito, ad esempio, si troveranno un netto in busta maggiore).