Le riforme in materia pensionistica, che si stanno susseguendo negli ultimi anni, stanno allontanando sempre di più la prospettiva di raggiungere, un giorno, la pensione. Tale meta risulta essere ancora più lontana agli occhi di coloro che decidono di intraprendere la carriera universitaria, giacchè questa impedisce, in gran parte dei casi, di lavorare e di versare allo Stato i contributi.

Per fornire un utile strumento agli studenti universitari, il legislatore, negli anni '70, permise a questi, col Decreto Legge 30/1974, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/1974, di poter riscattare il periodo di corso legale di laurea; venne istituita, cioè, la facoltà di potersi vedere riconosciuti, attraverso il pagamento di un onere di riscatto, ridotto del 50%, i contributi per tutto il periodo universitario.

Dalla promulgazione della sopra citata legge ad oggi, sono state apportate molte modifiche; alcune a favore degli studenti, altre no, come la soppressione della citata riduzione, avvenuta nel 1982. Attualmente, è possibile chiedere il riscatto dei contributi a seguito del conseguimento dei seguenti titoli: diploma universitario, conseguito a seguito di un corso durato tra i due anni ed i tre anni; diploma di laurea, ottenuto dopo un percorso di studi durato tra i quattro ed i sei anni; diploma di specializzazione conseguito post-laurea al termine di un corso non inferiore ai due anni; dottorato di ricerca; titoli accademici introdotti dal Decreto 509/1999 (laurea triennale e laurea specialistica biennale); diploma rilasciato da Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale per i corsi attivati dal periodo 2005/2006.

Il riscatto, che può riguardare l'intero percorso universitario o singoli periodi, inizialmente poteva essere richiesto solo da coloro che avevano già intrapreso un attività lavorativa; la Legge 247/2007, tuttavia, ha permesso a tutti coloro che presentano domanda dal 1 gennario 2008 (indipendentemente dal fatto che il periodo di studi si collochi pre o post 1995) non solo di ottenere il riscatto anche se non si è ancora entrati all'interno di un circuito lavorativo, ma anche di poter pagare l'onere in 120 rate mensili.

La domanda per il riscatto deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, all'INPS. L'aspetto più importante riguarda la modalità di calcolo dell'onere di riscatto. Esso varia a seconda che i periodi da riscattare si collochino prima o dopo il giorno 31/12/1995.

Nel primo caso, l'importo della somma da versare sarà determinata con i criteri previsti dall'art.

13 della Legge 1338/1962; parametri, questi, che variano in base a fattori come età, periodo da riscattare, sesso e retribuzioni percepite negli ultimi anni.

Nel secondo caso, invece, l'onere è determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso; si specifica, inoltre, che la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Sebbene le somme versate possano essere dedotte dal reddito imponibile annuo, non sempre il riscatto del periodo di laurea può risultare conveniente, soprattutto a causa dell'onere da pagare; si consiglia, quindi, di consultare un commercialista, in modo da poter valutare bene la situazione.