Regole più ferree vigono sulle vittime di incidenti stradali da quando la Corte di Cassazione con sentenza n. 20620 del 14 ottobre 2015, ha cambiato orientamento giurisprudenziale circa la risarcibilità del danno da “fermo tecnico “.

Se prima infatti, la vittima di un sinistro stradale, la cui automobile veniva danneggiata a seguito dello scontro con un altro veicolo, per il solo fatto di non aver potuto utilizzare la stessa per il tempo necessario alle riparazione, poteva proporre domanda di risarcimento del danno, sicura dell’accoglimento della stessa domanda, ora tutto è cambiato.

Alla Corte di Cassazione non basta più che l’automobile sia rimasta a lungo tempo nell’officina per le necessarie riparazioni, per concedere il risarcimento del danno da sosta forzata del veicolo in officina.

La circostanza della sussistenza di un pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto godere della sua automobile è dimostrabile adducendo altre motivazioni oltre che quelle legate alle spese fisse sostenute per il pagamento del premio di assicurazione o della tassa di circolazione (che è invece dovuta perché il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione) o delle spese dovute al deprezzamento del veicolo, per il fatto che esso non venga messo in circolazione.

In altre parole gli Ermellini ritengono che ciò che può aprire la strada ad un risarcimento danni è la prova o della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, o della perdita subita a seguito dell’impossibilità di svolgere una particolare attività con il veicolo, come quella lavorativa.

La prova della necessità di servirsi del veicolo legittima il risarcimento del danno da fermo del veicolo

I giudici di legittimità cambiano orientamento: il risarcimento del danno da sosta forzata ora quindi non è più automatico e liquidabile indipendentemente dalla sussistenza di una prova specifica.

Il danneggiato, dovrà quindi provare il nesso eziologico di causa tra l’impossibilità dell’utilizzazione del veicolo e il danno patito, cioè derivante dalla perdita dell’utile economico che sarebbe stato conseguito attraverso l’uso dello stesso.

Per ottenere il risarcimento è, infatti, necessario dimostrare che dalla lesione del diritto legato all'impossibilità di servirsi dell’automobile sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.

A nulla sono valse quindi le rimostranze della vittima del sinistro che ha proposto il ricorso in Cassazione adducendo che il danno da fermo tecnico discende solo dalla semplice impossibilità di utilizzare il veicolo per il tempo necessario alle riparazioni. La Corte, infatti, sulla base delle motivazioni sopra esposte, rigetta il ricorso, ponendo a suo carico le spese giudiziali. Per info di diritto premi tasto "segui" accanto al nome.