Oggi alla Camera si è discussa la questione in merito alle Disposizioni sul trattamento di fine vita, noto anche come Biotestamento che era già stato preso in esame lo scorso 13 marzo.

Tra polemiche e invettive, una soluzione unitaria resta ancora un miraggio. Da una parte si schierano coloro che vedono nel Biotestamento un'apertura verso l'eutanasia, mentre sull'altro versante si vuole garantire un maggiore rispetto dell'autonoma determinazione dei cittadini, su cui non si vuole interferire in questioni così delicate.

Verso un provvedimento sul Biotestamento

Il percorso verso il ddl sul biotestamento è ancora in là da venire. Ancora tanti restano i punti di disaccordo tra le varie fazioni politiche. Il testo sul trattamento di fine-vita si basa per ora su 5 articoli. Il punto principale che divide le parti riguarda la problematica questione sul consenso della persona maggiorenne che si ritrova in una situazione futura di incapacità. Tale situazione si verifica nel caso in cui il consenso o il rifiuto della persona deve riguardare "scelte diagnostiche o terapeutiche, tra cui anche le pratiche di nutrizione o idratazione artificiale".

Un'altra questione problematica che divide in modo netto le parti politiche riguarda la vincolatività del medico, che in tal senso "è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario".

In conseguenza di tale obbligo, il medico è comunque esente da responsabilità civile e penale.

Le modalità delle DAT

Il provvedimento in discussione sulle Disposizioni di Trattamento di fine-vita prevede inoltre alcune modalità che devono essere disposte in caso di consenso del paziente.

Le Dat devono essere necessariamente redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con relativa sottoscrizione autenticata del notaio, da pubblico ufficiale, o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.

In particolari condizioni in cui il paziente non possa dichiarare il suo consenso mediante tali modalità, lo può fare attraverso videoregistrazioni o altri dispositivi.

Infine è previsto che le Dat sono revocabili o modificabili in ogni momento, anche in forma orale davanti a due testimoni.