La disciplina dell’assicurazione sulla R.C. auto è volta ad apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada. Questa finalità, infatti, risponde ad esigenze di solidarietà sociale di rilevanza costituzionale. Immaginiamo l’ipotesi in cui una brusca manovra da parte del conducente di un mezzo (in sosta) munito di un braccio meccanico di sollevamento, determini la morte di un passante che viene travolto dal ribaltamento di un cassone scivolato dal braccio metallico. Ebbene, in questi casi è legittimo il risarcimento dei danni da parte dell’assicurazione R.C. Autoanche se il veicolo è fermo?
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha risposto positivamente, attenendosi a quanto già espresso da un’altra sentenza delle Sezioni Unite, la n. 8620 del 29.04.2015.
Il caso da cui trae origine la sentenza della Cassazione
Protagonista del caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione è stato un autocarro sul quale era montato un braccio meccanico. Questo, durante dei lavori di costruzione di un fabbricato, ha urtato i soprastanti cavi dell’alta tensione, causando in questo modo la morte di un operaio. I congiunti della vittima hanno citato in giudizio il conducente dell’autocarro e l’assicuratore contro i rischi della R.C. Auto dello stesso mezzo meccanico, per chiedere il risarcimento dei danni.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, è partita dall’assunto che la legge sull’assicurazione obbligatoria della R.C. Auto non definisce il concetto di “circolazione” al quale è collegata la copertura della relativa polizza assicurativa.
Proprio per questo, gli ermellini hanno ritenuto che il concetto di circolazione stradale includa anche la posizione del veicolo quando è fermo.
Nella copertura della polizza R.C. Auto rientrano, di conseguenza, sia le operazionilegate alla partenza del veicolo, sia quelle connesse alla fermata (ad esempio la manovra di parcheggio), e anche quelle che il veicolo compie quando circola su strada. A detta dei giudici di legittimità, nel caso di specie, il danno è stato arrecato proprio dalla manovra del braccio meccanico che costituiva una parte del veicolo assicurato in sosta, non potendosi distinguere tra movimento dell’intera massa dei veicolo e movimento d’una sua parte.(Corte di Cassazione sentenza n.
24622 del 03.12.2015).
Il risarcimento danno è legittimo anche se il veicolo è fermo
I giudici di legittimità hanno quindi statuito che è possibile beneficiare della garanzia per la R.C. Auto anche nel caso in cui il veicolo fermo viene a trovarsi su una strada di uso pubblico o su un’area ad essa parificata. Gli ermellini sottolineano che l’assicurazione deve infatti coprire anche gli eventuali sinistri che possono derivare dal fatto che il veicolo possa svolgere le sue potenziali funzionalità, indipendentemente da come sia usato in un preciso momento. Anche l'incidente verificatosi nel caso sottoposto al loro esame, rientra dunque nel concetto di “circolazione” del veicolo. Di conseguenza, devono applicarsi le norme della Legge n.
990 del 1969 dettate a tutela delle vittime della strada. La decisione della Corte di Cassazione di accordare il risarcimento dei danni ai parenti dell’operaio è dunque da ritenersi insindacabile. Per info di diritto, premi il tasto segui accanto al mio nome.