La Questura di Firenze ha emesso un totale di 36 provvedimenti di Daspo (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) in seguito alla violenta rissa tra tifosi verificatasi dopo l’incontro di calcio Empoli-Roma del 9 marzo 2025. I destinatari di tali misure sono 17 sostenitori della squadra dell’Empoli e 19 tifosi della Roma. Questi divieti di accesso agli eventi sportivi hanno una durata significativa, potendo arrivare fino a 10 anni. Per una parte dei soggetti coinvolti, i provvedimenti prevedono anche un’ulteriore restrizione: l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con lo svolgimento delle partite della propria squadra del cuore.

Gli scontri, di notevole entità, si sono scatenati nella fase di deflusso dei tifosi dallo stadio, immediatamente dopo la conclusione della partita. Le due opposte tifoserie sono entrate in contatto in prossimità di un locale situato a poche centinaia di metri dall’impianto sportivo. Molti degli ultras coinvolti nella colluttazione avevano il volto celato, utilizzando cappucci, sciarpe e passamontagna per rendersi irriconoscibili. Durante la rissa, sono stati impiegati diversi mezzi di offesa: oltre ai colpi sferrati a mani nude, si è fatto uso di cinture e di altri oggetti contundenti. Tra gli elementi lanciati e utilizzati negli scontri figurano anche arredi prelevati dal locale adiacente, a testimonianza della violenza degli incidenti.

La ripartizione dettagliata dei provvedimenti

I provvedimenti di Daspo emessi si distinguono in base alla durata e all’applicazione dell’obbligo di firma, con una ripartizione specifica per le due tifoserie. Per quanto riguarda i tifosi dell’Empoli, i 17 destinatari sono stati suddivisi in due gruppi. Un primo gruppo, composto da sette individui, ha ricevuto un divieto di accesso alle manifestazioni sportive con una durata variabile tra un anno e cinque anni. Il secondo gruppo, più numeroso, include dieci tifosi empolesi ai quali è stato imposto un Daspo di maggiore entità, con una durata compresa tra cinque e dieci anni. Per questi ultimi, la misura è stata aggravata dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite della loro squadra, rafforzando così il controllo sulle loro attività.

Analogamente, per i 19 tifosi della Roma, i provvedimenti sono stati calibrati in modo differente. Quattordici di essi hanno ricevuto un Daspo con una durata che varia da due a quattro anni. I rimanenti cinque sostenitori romanisti sono stati colpiti da un divieto più severo, della durata di cinque anni, anch’esso accompagnato dall’obbligo di presentarsi alle autorità di polizia giudiziaria in occasione degli incontri della Roma. Questa distinzione nei provvedimenti riflette una valutazione delle singole responsabilità e del grado di coinvolgimento negli scontri, differenziando sia la severità temporale dei divieti sia l’imposizione dell’obbligo di firma.

Il quadro normativo e le sfide sull'identificazione

Il Daspo, acronimo di Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive, rappresenta uno strumento giuridico fondamentale per la tutela dell’ordine pubblico negli eventi sportivi. Questo provvedimento, di natura amministrativa, viene applicato dal Questore in base all’articolo 6 della legge numero 401 del 1989. La sua finalità è quella di prevenire e contrastare fenomeni di violenza e disordine all’interno e in prossimità degli stadi e degli impianti sportivi.

Un aspetto cruciale nell’applicazione del Daspo riguarda l’identificazione precisa dei soggetti coinvolti negli illeciti. Questa tematica è stata oggetto di attenzione anche in sede giurisdizionale.

A titolo esemplificativo, una recente decisione del TAR Toscana (sentenza numero 419 del 27 febbraio 2026) ha esaminato approfonditamente il problema dell’identificazione del destinatario del divieto. Il caso specifico riguardava un provvedimento emesso dal Questore di Firenze in relazione a una rissa tra tifoserie avvenuta nell’area di servizio Bisenzio Ovest dell’Autostrada A1. In tale contesto, il giudice amministrativo ha posto in evidenza l’importanza di una prova certa e inequivocabile per attribuire la partecipazione agli scontri, sottolineando le complessità legate alla corretta identificazione dei soggetti.