A Roma, il 4 ottobre 2026, le consultazioni legali intraprese dalla Federcalcio in merito al caso di Giovanni Malagò hanno prodotto un orientamento chiaro: il tesseramento non costituisce un requisito essenziale per la candidatura alla presidenza della Figc. Le cinque consulenze acquisite, infatti, escludono categoricamente che l’eventuale mancanza di tale requisito possa integrare una “grave violazione” dello Statuto federale, tale da giustificare l'intervento di un commissariamento della federazione. La questione è ora all'attenzione della Giunta esecutiva e del Consiglio del Comitato olimpico, che sono attesi per una decisione definitiva nei prossimi giorni.
I cinque giuristi di fama, Sabino Cassese, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio Nuzzo, Saverio Ruperto e Pietro Sirena, sono stati interpellati per dirimere la questione, rispondendo a due quesiti centrali. Il primo riguardava la natura del tesseramento: se fosse da considerarsi un requisito fondamentale e imprescindibile per candidarsi alla presidenza federale. Il secondo quesito verteva sulla possibile configurazione di una violazione grave dello Statuto, idonea a sostenere l'ipotesi di un commissariamento, qualora il tesseramento fosse effettivamente mancante. Le risposte contenute nei pareri pervenuti alla Federcalcio sono state unanimemente negative su entrambi i punti sollevati.
Il requisito del tesseramento e il possibile commissariamento
Nel parere del professor Sabino Cassese, il requisito determinante per la candidabilità alla presidenza federale viene identificato nell’accredito di una delle componenti, considerato di maggiore rilevanza giuridica rispetto al semplice tesseramento. Quest'ultimo, infatti, viene qualificato come un mero profilo burocratico. Il ragionamento si fonda sull'analisi di due articoli dello Statuto federale: l’articolo 24.5, che, riferendosi al presidente, non fa alcuna menzione del tesseramento, e l’articolo 29.19, che invece si riferisce ai dirigenti sportivi e stabilisce che debbano essere in regola con il tesseramento.
L’interpretazione fornita dal parere distingue nettamente la figura del presidente federale da quella dei dirigenti sportivi, collegando le specifiche norme sul tesseramento all’attività sportiva richiamata dalle disposizioni federali.
Secondo questa impostazione, il presidente federale non rientra tra i soggetti ai quali tali norme si applicherebbero direttamente, proprio perché non svolge l’attività sportiva cui esse fanno riferimento. Anche i pareri espressi da Ruperto, Nuzzo e Mattarella convergono nell’escludere l'ipotesi di un commissariamento, in quanto il mancato tesseramento non è considerato una violazione di gravità tale da giustificare un intervento sullo Statuto.
L’intangibilità dell’elezione
Il professor Saverio Ruperto ha approfondito il tema degli effetti sull’elezione di Giovanni Malagò, affermando con chiarezza che l’elezione “non può essere ribaltata”. Il suo parere richiama i termini per contestare la Cc,