Anche nel processo penale, così come nel processo civile, la posta elettronica certificata (PEC) è consentita ad esempio per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dal giudice. L’utilizzo della PEC come mezzo per l’esecuzione delle notifiche è possibile e valido ad ogni effetto a far data dal 24 maggio 2013 sempre che sia possibile fornire la prova della trasmissione della stessa e dell’avvenuta ricezione.
In questo senso infatti l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, confermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritiene che tra i “mezzi tecnici idonei” previsti dall’articolo 148 c.p.p. possono essere ricompresi anche gli strumenti atti alla trasmissione telematica. Anche una recente sentenza della Corte di cassazione penale, la n.6118 del 16 febbraio ha statuito che è valida la notifica via PEC all'avvocato domiciliatario del decreto di citazione a giudizio diretto. Ciò perché il sistema della PEC rientra fra quei mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori alternativo all'impiego dell'ufficiale giudiziario.
Nulla la notifica via PEC al difensore del decreto di citazione a giudizio?
La vicenda giudiziaria da cui trae origine la sentenza ha riguardato un imprenditore che ha proposto ricorso per Cassazione per far valere la nullità del decreto di citazione a giudizio diretto che gli era stato notificato attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica (PEC) all'indirizzo del suo difensore. L’imprenditore, infatti, dopo essere stato condannato in appello per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali dei propri dipendenti per complessivi 32 mila euro, ha sottolineato con il ricorso, che la notifica effettuata via PEC si poneva in violazione dell'articolo 16 del DL n.179/2012. Il DL n.179 prevede infatti che la notifica via PEC può essere ritenuta valida solo per i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi dall'imputato e soltanto a decorrere dal 15 dicembre 2014.
La Corte di Cassazione però non ha condiviso la sua tesi difensiva e dunque ha rigettato il ricorso confermando la condanna dei giudici dell’appello a 3 mesi di reclusione. I giudici della Corte di cassazione hanno ribadito che anche la Legge n.24 del 2010 prevede che le attività di notificazione possono avvenire anche mediante email, ritenuta uno strumento normale per effettuare le notifiche di atti inerenti a procedimenti penali nei confronti di una persona diversa dall’imputato.
Cassazione : valida la notifica al legale con telefax e email
La Corte di Cassazione menzionando anche il DL n. 45/12 ha evidenziato inoltre che esso consente le notifiche a soggetti diversi dall’imputato anche per mezzo della PEC dagli Uffici giudiziari individuati con un apposito decreto del Ministero delle Giustizia.
In tal senso quindi la notificazione alla parte privata, se deve essere eseguita mediante consegna al suo difensore, può essere eseguita sia con l'uso del telefax, sia con l'uso di altri mezzi idonei e quindi anche in via telematica. Gli Ermellini hanno concluso infine che, per quanto riguarda il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, esso può essere integrato dalla consapevole scelta di omettere i contributi non rilevando la circostanza che il datore attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte e debiti ritenuti più urgenti. Per altre info di diritto premi il tasto segui.