Il patto di quota lite consiste nell’accordo fra il cliente e l’avvocato con il quale è fissata come compenso professionale, in caso di vittoria, un’aliquota dei diritti che formano oggetto della lite giudiziale o del procedimento. Nel nostro ordinamento tale patto è sempre vietato e ciò perché si vuole garantire la dignità e la moralità della professione forense, impedendo sia la partecipazione del professionista ad interessi economici esterni sia tutelando l'interesse del cliente. Si vuole quindi evitare il rischio di trasformare il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
Il Consiglio nazionale forense, sul punto, in accordo con l'articolo 13 della legge n.247/2012 (Riforma forense) ha precisato che mentre è valido il patto con cui si determina il compenso del difensore a percentuale sul valore dell'affare, non è possibile rapportare tale percentuale del compenso al risultato conseguito dallo stesso. Anche una recente sentenza della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del patto di quota lite. Essa ha statuito che la scrittura privata non può essere dichiarata nulla, tra cliente ed avvocato, in quanto integrante un 'patto di quota lite', se viene redatta dopo la conclusione del giudizio.
Descrizione del caso da cui tra origine la sentenza della Cassazione
Il caso su cui si è pronunciata la Suprema Corte ha riguardato un avvocato che con ricorso per decreto ingiuntivo aveva richiesto ad un suo cliente il pagamento delle prestazioni professionali. Il cliente ha però proposto opposizione al decreto ingiuntivo. In Corte di appello, i giudici hanno rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo ritendo appunto che, l'accordo sui compensi, essendo intervenuto successivamente alla conclusione del giudizio civile non poteva integrare il patto di quota lite.
Il cliente propone ricorso per Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare il motivo relativo alla mancata declaratoria di nullità del patto di quota lite. La Suprema Corte però ha abbracciato la decisone dei giudici dell’Appello. Nello specifico, gli Ermellini hanno ritenuto che il giudice d'appello non ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità della scrittura privata esibita dall'avvocato.
La scrittura privata che conteneva l’accordo sul pagamento delle prestazioni professionali già eseguite non aveva le caratteristiche del patto di quota lite. Ciò perché l'accordo era stato concluso dopo tutta l'attività difensiva svolta e dunque a conclusione dei giudizi seguiti dall’avvocato (Corte di cassazione sentenza n.2169 del 4 febbraio 2016).
Patto di quota lite: presupposti
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che l'avvocato proprio perché ha fatto presente, fin dai primi atti del giudizio, l'accordo intervenuto con il cliente, aveva solo precisato la domanda, estendendola quindi appunto all'accordo oltre che alla nota spese e al parere di congruità espresso dal rispettivo Consiglio dell'Ordine.
Gli ermellini hanno dunque ritenuto infondate le doglianze del suo cliente che ha addotto a sostegno della propria tesi difensiva delle decisioni di legittimità che si riferivano ad accordi intervenuti fra le parti in violazione dell'articolo 2233 c.c, ma prima dello svolgimento dell''attività difensiva. Da ciò la decisione della Corte di Cassazione di condannare il cliente al pagamento dei compensi spettanti all'avvocato e alle spese processuali. Peraltre info di diritto e su avvocati premi Segui.