Per tutelare la nostra Salute, in questa fase di riacutizzazione della pandemia da Covid-19, le mascherine sono fondamentali. Ma da oggi, ogni cittadino che intende acquistarle non dovrà badare solo al prezzo, ma anche al fatto che le mascherine siano in possesso di due requisiti fondamentali. In primo luogo, devono avere il marchio di certificazione europeo CE e, nello stesso tempo, devono essere classificate come presidio medico. Sull'argomento, infatti, si è pronunciata la suprema corte di Cassazione nella Sentenza n° 29578 del 26 ottobre 2020, emessa dalla Terza Sezione Penale della Suprema Corte.

Mascherine, i fatti di causa

La pronuncia della suprema corte di Cassazione deriva da un contenzioso nato a seguito del ricorso di un commerciante che aveva subito il sequestro di alcune partite di mascherine da parte dei militari della Guardia di Finanza. Il sequestro era stato motivato dalle Fiamme Gialle affermando che le mascherine erano prive del marchio di certificazione europeo CE. Il provvedimento di sequestro era stato impugnato dal commerciante di fronte al Tribunale del Riesame. La difesa del negoziante, infatti, aveva sostenuto la piena legittimità della messa in vendita delle mascherine senza il marchio di certificazione europeo in quanto non si trattava di veri e propri presidi medici.

Di conseguenza, non era obbligatorio che riportassero il marchio di certificazione europeo. Nonostante ciò, il Tribunale del Riesame aveva confermato il provvedimento di sequestro delle mascherine comminato dalla guardia di finanza giustificando il provvedimento come conseguente alla commissione, da parte del negoziante, del reato punito dall'articolo 515 del Codice Penale che disciplina la frode in commercio. Di conseguenza, lo stesso aveva presentato ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame.

Mascherine, il reato di frode in commercio

Prima di entrare nel dettaglio delle motivazioni della decisione della Cassazione cerchiamo di delineare, più chiaramente, la fattispecie di reato disciplinata dall'articolo 515 del Codice penale in relazione alla messa in vendita di mascherine come dispositivi di protezione individuale.

L'articolo 515 del Codice penale prevede quanto segue: Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa per un'altra oppure consegna una cosa mobile che, per provenienza, qualità, quantità o origine, è diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro. Salvo, ovviamente, che il fatto non costituisca un reato più grave. Se, invece, la frode riguarda degli oggetti preziosi la pena della reclusione e elevata fino a tre anni e la multa non può essere inferiore a 103 euro.

Di conseguenza, per potersi configurare il reato di frode in commercio, come spiegato da autorevole dottrina, deve essere presente la volontarietà di cedere al potenziale acquirente una cosa mobile diversa da quella che quest'ultimo avrebbe voluto comprare.

Perciò, il venditore deve espressamente dichiarare che la cosa posta in vendita abbia le caratteristiche o le qualità che il potenziale compratore ricerca. La norma, infatti, intende tutelare la correttezza nei rapporti commerciali tra tutti gli operatori, e non tanto la lesione patrimoniale subita dall'acquirente. Tanto più risulta indifferente l'atteggiamento psicologico dell'acquirente, che ben potrebbe accettare anche l'acquisto di un bene diverso da quello effettivamente voluto. Nella specie delle mascherine che non siano munite del marchio di certificazione europeo e non siano presidi medici.

Mascherine, la decisione della Cassazione

Tenendo in considerazione la configurazione giuridica della fattispecie di reato descritta dall'articolo 515 del Codice penale, la III Sezione della corte di Cassazione ha accolto il ricorso del commerciante.

Infatti, la Cassazione ha confermato che i prodotti messi in vendita, 25000 mascherine, non erano configurabili né come presidi medici, né tanto meno come mascherine chirurgiche vere e proprie. Secondo i giudici di legittimità gli articoli posti in vendita erano da considerarsi delle semplici mascherine per la collettività. E come tali erano presentate ai potenziali acquirenti dal ricorrente. Per tale motivo la misura cautelare del sequestro preventivo predisposta dai militari della Guardia di Finanza e confermata dal Tribunale del Riesame era da considerarsi illegittima. Tanto più che, come evidenziato dai giudici di Cassazione, l'esercizio commerciale che aveva posto in vendita tali mascherine era una ferramenta e non una farmacia.

Circostanza, questa, che avrebbe potuto mettere sull'avviso sia i militari che i potenziali acquirenti sul fatto che tali mascherine non costituivano dispositivi per la protezione individuale utili per proteggersi dal Coronavirus.