Padre condannato a un maxi risarcimento per non aver cresciuto la propria bambina diventata nel frattempo adolescente. Ben 52 mila euro da corrisponderle a titolo di danno non patrimonialein quanto, se il genitore non è presente nella vita del figlio, egli è tenuto al risarcimento del danno il cui ammontare viene calcolato a partire dalla nascita del bambino.

Trattasi di illecito endofamiliare

È quanto statuito da una recente e interessante sentenza emessa dal tribunale di Cassino (sent.n. 832/2016)cheha condannato l'uomo per non aver trascorsopiù tempo con la figlia - sia per gli ostacoli imposti dalla ex compagna, sia per evitare che l'attuale nucleo familiare venisse a conoscenza dell'esistenza della figlia concepita con un'altra donna -nonostantei tentativi di quest'ultimo nel dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di mantenimento.

Dunque il tribunale ha ritenuto di accogliere quanto evidenziato dalla ricorrente madre naturale, la quale aveva appunto sostenuto la completa assenza del papà al fianco della figlia, ordinando l'attribuzione a suo favore di una somma di denaro forfettaria per il periodo necessario al mantenimento della minore anche se la paternità era stata accertata in epoca successiva.Il tribunale di Cassino ha affermato: "È noto che l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (cfr.tra le varie,Cass. n. 27653/2011)". La Sentenza che dichiara la filiazione naturale, infatti, fa sì che vi sia il conseguente riconoscimento con la produzione dei relativi effetti cosicché nascono in capo al genitore, ai sensi di quanto stabilito dall'art.

261 del codice civile, "tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento".

Il genitore, dunque, ha un importante obbligo nei confronti dei propri figli, ovvero quello di mantenerli per il solo fatto di averli generati. In sostanza, un obbligo che nasce con il figlio.Il fatto di violare questi fondamentali doveri familiari apre la strada verso il cosiddetto illecito endofamiliare,un illecito civile che può comportareun'autonoma azione risarcitoria relativa a danni non patrimoniali di cui all'art.

2059 del codice civile.

Un'immancabile ferita

L'assenza del padre in questo caso, come specificato dal giudice ha comportato "un'immancabile ferita" verso quei diritti derivanti dal rapporto di filiazione riconosciuti e tutelati oltre che dalla Costituzione anche dalle norme internazionalirecepite dall'ordinamento italiano.